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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
L’Art. 167 delle Costituzioni dice:
«Le lettere dei Membri Professi e Novizi, sia in partenza che in arrivo, sono soggette alla revisione dei Superiori, eccetto quelle indirizzate alla Santa Sede e al suo Legato nella nazione, al Superiore Generale, ai Consiglieri generali ad altro Superiore maggiore, al Superiore della Casa, assente; oppure quelle ricevute da questi stessi. Tuttavia ricordino i Superiori che sono tenuti al segreto...» ecc., ecc.
Se avviene che i Superiori, credendolo bene, non si valgono della facoltà di aprire le lettere, e ciò per modum actus od anche per modum habitus, è però dovere di educazione e di delicatezza dei sudditi di non far mai passare la posta, e tanto meno di aprirla, prima che sia passata per le mani del Superiore o di chi fosse stato da lui a ciò incaricato.
Da qualche Casa vengono segnalati abusi a questo riguardo: si usi sempre la massima educazione, delicatezza e segretezza.