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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
Maria nostra Madre e Maestra, dal Presepio compie il suo sublime apostolato, offrendo all’umanità Gesù Maestro divino, Via, Verità e Vita. Che tutti l’accolgano! Che tutti siano arricchiti dei frutti della Incarnazione e Redenzione!
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In questa luce si devono considerare le nostre visite; non ispezioni più o meno odiose ed ingrate.
Fratelli che si amano e desiderano rivedersi; prendere notizia del buon lavoro fatto e dei frutti ottenuti; pregare assieme per aumentare la grazia in tutti; imparare l’uno dall’altro le vie per maggior bene; consolarsi vicendevolmente per le prove che si incontrano; scambiarsi impressioni e dimostrazioni di affetto; edificarsi in santi esempi e conversazioni utili allo spirito ed alla vita religiosa; utilizzare le esperienze per l’apostolato, lo studio, il lavoro vocazionario, l’amministrazione, ecc.
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Chi fa la visita sia discreto e prudente; sia di buon esempio nel suo comportamento; veda volentieri i progressi e senta le buone notizie con interesse e soddisfazione.
Chi fa la visita sia accogliente e riconoscente; sia schietto e modesto; esponga in sincerità quanto deve manifestarsi; chieda con semplicità i consigli di cui abbisogna. Sempre vi sia la possibilità per tutti di parlare con il Visitatore.
Anche in queste visite paterne e fraterne si devono osservare gli articoli 422-429 delle Costituzioni; specialmente l’articolo 425 che dice:
«I visitatori, anche delegati, eccetto che il Superiore generale abbia disposto diversamente, nella casa che visitano hanno il diritto ed il dovere di conoscere ciò che riguarda le persone e le cose, la vita religiosa e clericale, gli studi, l’apostolato e l’economia; ed anche di reprimere gli abusi e provvedere che non ne sorgano; di fomentare un’osservanza esattissima e di promuovere le opere di apostolato. Perciò possono dare opportune norme e ammonimenti per conservare l’ordine e rassodare la disciplina. Però il visitatore delegato non può impartire ordini permanenti senza l’espresso consenso del Superiore generale».
«Il Superiore che
dopo l’indizione della visita,
senza il consenso del visitatore, avrà trasferito i sudditi in altra casa; ed anche tutti i Superiori e sudditi, che per sé o per mezzo di altri avranno indotto i religiosi, sia direttamente che indirettamente, a tacere o a dissimulare in qualche modo la verità quando il visitatore interroga, oppure a non esporla sinceramente; ovvero sotto qualunque pretesto avranno recato molestia ai medesimi per le risposte date al visitatore; saranno dichiarati dal visitatore inabili a coprire uffici riguardanti il governo degli altri e i Superiori saranno privati dell’ufficio che hanno».