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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
Uno degli scopi principali dell’ultima visita del Primo Maestro alle Case è stato questo: dividere l’Istituto in Province. È risultato che vi sono nazioni già preparate, altre non ancora. Esposta ogni cosa alla Santa Sede, ne risultarono secondo il Decreto del 17-1-1956:
a) Sei province: Italia - Stati Uniti - Giappone - Spagna con Portogallo - Brasile - Argentina con Cile.
b) Alcune Delegazioni regionali.
c) Alcune Case ancora immediatamente dipendenti dalla Casa Generalizia.
In questi mesi le cose si notificheranno e si ordineranno. Ciò che maggiormente importa, è prepararsi meditando le Costituzioni: Art. 382 - 421; per osservanza volenterosa.
Sono da ricordarsi esplicitamente i seguenti punti:
«La provincia eretta in una regione, può comprendere una casa o anche più case erette o da erigersi in un’altra regione, se quivi non è stata ancora costituita una provincia.
Le singole case non
appartenenti ad alcuna provincia,
dipendono immediatamente per ogni cosa dal Superiore generale, salvo il diritto di costituire una delegazione regionale a norma dell’art. 415 e seguenti».
«Erigere province, unire quelle già erette, cambiarne i confini o sopprimerle spetta esclusivamente alla Sede Apostolica».
«Il Superiore provinciale viene nominato dal Superiore generale con voto deliberativo del suo Consiglio. È costituito nel suo ufficio per sei anni e può essere nominato per un secondo sessennio; ma non immediatamente per un terzo nella stessa provincia».
«Il Superiore provinciale, non come dominatore, ma come sincero modello del gregge, più con l’esempio che con le parole, diriga i sudditi alla perfezione; perciò applichi sollecitamente il suo animo al dovere, promuova con studio indefesso le opere di apostolato, incrementi il progresso intellettuale, morale ed economico di tutta la provincia, sia sinceramente dedito alla Società e al Superiore generale e in tutto agisca con lui in buona armonia».
«Il Superiore
provinciale legittimamente nominato ha potestà su tutta la provincia, sulle sue
case e i membri, a norma delle Costituzioni e sotto la dipendenza del Superiore
generale. Permetta però che i Superiori locali esercitino la propria autorità,
quantunque debba vigilare che ognuno attenda sinceramente e con diligenza ai propri doveri, e che le Costituzioni siano fedelmente osservate».
«Devono prestare aiuto al Superiore provinciale quattro consiglieri e un economo, nominati per sei anni dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio. Essi scadono dall’ufficio assieme al Superiore provinciale. Se durante il sessennio qualcuno viene a morire o cessa dal suo ufficio per un altro motivo, il Superiore generale, con voto deliberativo del suo Consiglio, lo sostituisca con un altro».
«L’economo provinciale può essere scelto tra i consiglieri; e il Superiore provinciale designa chi debba fungere da segretario, che può essere scelto anche tra i consiglieri».
«Due dei consiglieri,
tra i quali il primo,
devono dimorare nella casa provinciale; gli altri è sufficiente che non abitino tanto lontano in modo che possano essere convocati per le cose da trattarsi in consiglio. Il Superiore provinciale deve convocare il consiglio almeno ogni due mesi».
«Sebbene il Superiore generale col suo Consiglio non sia tenuto a stare alle presentazioni e alle decisioni del consiglio provinciale, tuttavia tenga molto conto dei suoi voti concordi; e non si allontani dalla sua decisione se non per un motivo che, secondo il suo parere, sia superiore».
«Il primo consigliere tiene le veci del Superiore provinciale assente, impedito o defunto; tuttavia egli decida soltanto sulle questioni che riguardano l’ordinaria amministrazione o che non possono essere differite, e sempre con il consenso del Consiglio provinciale».