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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
Osservazioni sull'economia delle nostre Case
L'amministrazione si divide in ordinaria e straordinaria.
L'amministrazione ordinaria riguarda le entrate e le uscite comuni, già ordinariamente conosciute. Per le uscite: il mantenimento delle persone, la conservazione dei locali e degli impianti, le spese generali (trasporti, telefono, elettricità ecc.), l'acquisto dei materiali che saranno trasformati in edizioni (libri e periodici, film, nastri magnetici dei programmi radio) e di libri di altre edizioni per le nostre librerie, nei limiti delle iniziative in corso. Per le entrate, i proventi delle nostre iniziative di apostolato, la beneficenza, le pensioni, i servizi religiosi, ecc.
Circa l'ordinaria amministrazione, occorre che in ogni Casa l'Economo, «sub ductu et dependentia Superioris», compili un bilancio preventivo o di previsione ragionata, in base all'esperienza acquisita, fissando per ognuna delle singole voci essenziali e cumulative, una cifra conveniente, allo scopo di assicurarsi in partenza, con opportuni provvedimenti, non solo il pareggio del bilancio, ma procurarsi, per quanto è possibile, un margine di utile netto. Questo bilancio preventivo dev'essere discusso ed approvato dal Superiore della Casa col suo Consiglio e sottoposto ai Superiori Maggiori per l'approvazione di massima. Nei limiti di questo bilancio l'Economo della Casa, sempre «sub ductu et dependentia Superioris», ha libertà d'azione, nel senso che non occorrono approvazioni speciali, anche se gli acquisti dei sopradetti materiali (p. e. la carta) raggiungono cifre rilevanti.
L'amministrazione straordinaria invece consiste nella contrazione di debiti ed obbligazioni (per coprire eventuali deficit dell'amministrazione ordinaria); nell'alienazione di immobili, macchinari, preziosi; nell'acquisto di macchinari o immobili; nella costruzione di nuovi immobili o trasformazione notevole degli esistenti; in nuove iniziative che comportano investimento di capitali.
Il Can. 534 e l'art. 381 delle nostre Costituzioni stabiliscono che per la contrazione di nuovi debiti e obbligazioni (per deficit, acquisti, ecc.) e per la vendita di beni mobili ed immobili e di preziosi, quando la somma sorpassa le 30.000 lire oro (interpretazione ufficiale delle Congregazioni Romane: L. 3.000.000 o dollari U.S.A. 5.000) occorre il beneplacito della Santa Sede «ad validitatem contractus».
Invece quando si tratta di acquisti, nuove costruzioni, nuove iniziative, per proprii contanti o in base a crediti esigibili, per sè la Congregazione non è soggetta ad alcuna limitazione.
Sono invece i Superiori locali che vedono limitate le loro facoltà e dovrebbe essere il Capitolo Generale (art. 326) a fissare questi limiti.
Colla costituzione delle Provincie è diventato necessario stabilire una norma, in attesa che questa materia, come anche altre materie, siano stabilite dal Capitolo Generale.
Per intanto si porta a conoscenza che le due Provincie degli Stati Uniti e del Giappone, dopo le dovute consultazioni (Consiglio Provinciale e Consiglio Generale), hanno già fissato che i Superiori locali possano deliberare, con il consenso del Consiglio Locale, spese straordinarie, con proprii contanti o in base a crediti esigibili, fino alla somma di L. 3.000.000 o di dollari 5.000. Quando la spesa sorpassasse tale cifra, occorre la licenza del Superiore Generale col consenso del suo Consiglio, la quale licenza viene richiesta dal Superiore Provinciale. Questi a sua volta controllerà la stipulazione e l'esecuzione del contratto (art. 406, N. 12).