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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
1) Le società in cui si realizza in modo completo lo stato di perfezione, 2) riconosciuto giuridicamente di ordine privato, 3) sono definite dalla Costituzione «Provida Mater Ecclesia» (art. 1.o).
Sono così dati il nome, il fine, la natura, il diritto:
«le associazioni clericali o laicali i cui Membri per acquistare la perfezione cristiana e per esercitare pienamente l'apostolato, professano nel mondo i consigli evangelici, affinché possano convenientemente distinguersi dalle altre comuni associazioni dei fedeli si chiamano col loro nome proprio Istituti o Istituti Secolari e sono sottoposti alle norme di questa Costituzione Apostolica».
Sono dunque:
a) Associazioni, che come tali possono acquistare personalità giuridica; che deve venir riconosciuta e possedere leggi proprie;
b) per acquistare la perfezione... professano i consigli evangelici; perciò sono stati di perfezione e si possono chiamare religiosi in quanto alla sostanza e sotto l'aspetto teologico ed ascetico (non dal lato giuridico);
c) nel mondo, perciò una delle caratteristiche è la secolarità; praticano cioè la perfezione nel mondo; mentre i veri religiosi la praticano fuori del mondo;
d) per esercitare pienamente l'apostolato, che è la
finalità della pratica dei consigli evangelici e dell'acquisto della perfezione
cristiana. Unire
l'uno e l'altro fine è pure una delle caratteristiche di tali Istituti secolari.