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Giacomo Alberione, SSP
San Paolo - Bollettino SSP

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Le Costituzioni

 

          453. – Nelle presenti Costituzioni:

 

          1) Le prescrizioni che riferiscono leggi divine o ecclesiastiche, ritengono l'obbligo che hanno di per se stesse.

          2) Le prescrizioni riguardanti i voti, ossia che ne determinano la materia remota e prossima e stabiliscono il modo di osservarli, obbligano come i voti stessi.

          3) Le prescrizioni che riguardano il governo e le norme fondamentali che ne determinano le funzioni necessarie, o i doveri e gli uffici per mezzo dei quali il governo si esercita; parimenti le prescrizioni che stabiliscono e consacrano la natura, lo spirito e il fine speciale della Congregazione: tutte obbligano in coscienza secondo la gravità della materia.

          4) Le prescrizioni puramente disciplinari o ascetiche, che non sono incluse nei numeri precedenti,


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per sé non obbligano direttamente sotto reato di colpa. Tuttavia:

 

          a) In caso di trasgressione, obbligano la religiosa alla pena che venisse legittimamente imposta.

          b) Tali prescrizioni sono materia del voto e della virtù dell'obbedienza, e perciò possono essere comandate come obbligatorie in coscienza.

          c) La violazione di esse per disprezzo formale costituisce sempre peccato.

          d) La religiosa che trasgredisce queste prescrizioni per un motivo o fine non retto, oppure con scandalo, o con pericolo di portare alla rilassatezza della disciplina e osservanza religiosa, pecca contro la relativa virtù.

 

          454. – Dare interpretazioni autentiche delle Costituzioni è riservato a tutti insieme gli Ecc.mi Ordinari delle diocesi in cui esistono case della Congregazione. Le Superiore, nell'ambito della loro competenza, possono per giusta causa e per poco tempo, dispensare in materia disciplinare; possono pure rinnovare tale dispensa, ma sempre con prudenza, discrezione e per un tempo limitato.

 

          455. – È vietato a tutte le suore comunicare le presenti Costituzioni a persone estranee alla Congregazione, senza legittimo permesso della Superiora Generale.

 

          456. – Le Costituzioni siano lette nelle singole case, in modo che almeno una volta all'anno si percorrano integralmente. Le Superiore ne promuovano anche la lettura privata.

 

          457. – Si devono pure avere in alta stima gli usi e le consuetudini buone che sono conformi alle Costituzioni, ai sacri canoni, alla natura e allo spirito della Congregazione.

 

          458. – Le Costituzioni contengono per noi la volontà di Dio certa, e indicano la via sicura e necessaria per raggiungere la santificazione, che è tutta la ragione di essere dello stato religioso. Le religiose quindi studino di conformare la loro vita secondo le Costituzioni che devono tenere in grande stima, rendersele familiari e praticarle fedelmente. Da questa fedeltà dipende in gran parte il proprio progresso ed anche la prosperità di tutta la Congregazione. Non tanto il timore del peccato e della pena spinga tutte ad una esatta, fedele e costante osservanza di esse, quanto piuttosto il desiderio della propria perfezione, l'amore a Gesù Cristo Divino Maestro, alla Regina degli


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Apostoli e alla propria Congregazione, memori sempre della divina promessa: «Voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete il centuplo e possederete la vita eterna» (Matteo 19, 29).




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