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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
Le Costituzioni, art. 22, dicono:
«Solamente per gravi cause e dopo maturo esame il Superiore Generale con il consenso del suo Consiglio può ammettere al Noviziato...
N.2: quelli che hanno oltrepassati i 23 anni di età».
Indirizzo pratico per i nostri vocazionisti: Amiamo molto le vocazioni tardive sino all’età di 23 anni: assai più cerchiamo giovanetti aspiranti quando mostrano buoni segni della chiamata divina.
Le Costituzioni richiedono motivi gravi ed il consenso (non il parere soltanto) del Consiglio Generalizio per le accettazioni oltre i 23 anni. Ne segue: che occorreranno motivi gravissimi dopo i 30 anni.
Come norma generale è bene non chiedere; vi sono casi in cui si possono, oggi, consigliare Istituti Secolari i cui membri aiuteranno esternamente il nostro apostolato; o, più raramente, la vita contemplativa.