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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Istruzione V

IL DISCERNIMENTO:
SACERDOTI E DISCEPOLI

Maestri di disciplina e di spirito

     Si è domandato: quali sono le distinzioni, poteri, limiti tra il Prefetto di disciplina ed il Maestro di spirito degli Aspiranti nelle Case paoline?

     Si risponde: nessuna distinzione; vi è una sola persona che a tutto provvede; cioè allo spirito e insieme alla disciplina. Perciò unico ufficio; o due uffici fusi in uno. Così è per tutti gli Istituti religiosi.

     Per i Seminari invece vi sono due uffici distinti e due persone distinte.

     Molto ed a lungo si è studiato il problema da persone sperimentate e colte. Venne risolto dalla Costituzione apostolica per i Religiosi Sedes Sapientiæ. In essa si legge: «Nelle sedi degli studi clericali l’ufficio di Prefetto o Maestro di spirito non potrà mai mancare... È compito del Prefetto o Maestro di spirito il formare l’anima degli Alunni alla vita religiosa... e sovraintendere immediatamente secondo le proprie Costituzioni o Statuti all’opera di formazione morale, religiosa, clericale, apostolica, sotto i suoi Superiori». Parlano nello stesso senso i vari e lunghi paragrafi dell’articolo 28; sempre si dice «il prefetto o maestro di spirito», o semplicemente «il prefetto di spirito». Si assegnano pressoché


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gli stessi incarichi e doveri al Maestro dei Novizi che al Maestro degli Aspiranti, che deve guidarne la disciplina e formarli spiritualmente.

     Perché questa diversità tra Seminari ed Istituti religiosi? Perché nei primi l’aspirante al sacerdozio diocesano entra per formarsi ed uscirne; nell’Istituto religioso l’aspirante entra per formarsi e restarci per tutta la vita.

     I Sacerdoti diocesani vivono separatamente, liberamente, ciascuno a sé in una dipendenza molto larga dall’Ordinario; non sono stretti da voti. Il religioso ha impegni più stretti, cioè: vita comune, i voti, convivenza e collaborazione continua; unione così stretta che si prolunga anche dopo morte.

     La Professione religiosa è una specie di contratto, contratto sui generis, tra l’Istituto e il candidato; occorre che vicendevolmente e profondamente si conoscano e si amino; che si assicuri lieta e pia convivenza. Perciò il primo atto dell’aspirante è quello di consegnarsi all’Istituto totalmente. Chi si comportasse diversamente (dirigersi da sé o per mezzo di persone estranee, pur buone), non è fatto per la vita comune.

     Negli Istituti religiosi vi sono maestri o padri, per una formazione integrale, in disciplina paterna. L’aspirante mira a consacrarsi a Dio attraverso l’Istituto; non ha altro programma che la perfezione, mediante l’osservanza religiosa.

     Dunque, esclusa la varietà di opinioni, il Maestro o Prefetto sentirà tutta la gravità della sua mansione dinanzi a Dio, alla Congregazione, agli aspiranti; cura insieme la formazione spirituale, intellettuale, apostolica,


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umana e religiosa. Si considera come Gesù tra gli Apostoli, candidati alla vita religiosa e insieme alla vita apostolica.




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