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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione XII
LA
FAMIGLIA PAOLINA
E LA SUA “PARROCCHIA”
Vi è una linea retta tra «in principio erat Verbum; et Verbum erat apud Deum»1 e la consumazione dei tempi e l’eternità nostra in Dio per Gesù Cristo. Questa linea (o via) è Gesù Cristo, Via, Verità e Vita.
Dio è uno nella natura, trino nelle Persone: e, per attribuzione, si dànno la potenza al Padre, la sapienza al Figlio, l’amore allo Spirito Santo.
Le opere di Dio ad extra 2 sono delle tre Persone. Disse Dio: «Facciamo l’uomo ad immagine e somiglianza nostra» [Gn 1,26]. Ma ognuna delle tre divine Persone ha comunicato qualcosa della sua proprietà. Il disegno si attribuisce al Figlio: «Per [quem] omnia facta sunt».3 Come Dio è uno, così l’uomo è uno; ma vi sono in lui tre facoltà: la volontà, riflesso dell’onnipotenza del Padre; l’intelligenza, riflesso della sapienza del Figlio; il sentimento, riflesso dell’amore dello Spirito Santo.
Dio elevò l’uomo all’ordine soprannaturale, conferendogli la grazia divina; dono gratuito, appunto perché è grazia. E questa, riflettendosi sull’intelligenza produsse la fede; riflettendosi sul sentimento, comunicò un amore soprannaturale; riflettendosi sulla volontà, comunicò una particolare fortezza. «Erat simul condens naturam et fondens [infundens] gratiam»,4 Dio.
Adamo peccò. Perdette la grazia che lo costituiva amico di Dio; e rimase in deterius commutatus,5 anche quanto alla mente, sentimento, volontà. Aveva bisogno di essere riabilitato nel suo stato primitivo mediante la grazia ed i beni con essa connessi. Il Figlio di Dio venne a riparare la primitiva costruzione, restaurare l’uomo e le sue facoltà.
Per questo restaurò la mente (è Verità), restaurò la volontà (è Via), restaurò il sentimento (è Vita).
Gesù Cristo vive nel cristiano, rifatto immagine e somiglianza di Dio Uno e Trino: in Gesù Cristo in cielo, in Gesù Cristo di cui è membro; si immergerà per il Cristo in Dio Uno e Trino; ogni Persona divina contribuisce alla beatitudine dell’uomo, delle sue tre facoltà. Perché sia piena la felicità, ogni facoltà sarà appagata nelle sue aspirazioni.
Incomincia l’eternità felice; la via è stata Gesù Cristo; la retta ha il compimento.
Tutto il mondo è un intero esemplare 6 di Dio Uno e Trino.
* * *
Art. 73. Compiuto il noviziato, nella medesima casa il novizio emette la professione dei
voti di obbedienza, castità e povertà, e di fedeltà al Romano Pontefice, valevole per un anno, salvo quanto prescritto dall’art. 68; terminato poi il tempo dei voti, nella casa designata dai Superiori, egli rinnova la professione per un secondo e poi per un terzo anno, o per un tempo più lungo, se non ha ancora raggiunta l’età richiesta per la professione perpetua.
Art. 74. Il professo destinato al sacerdozio, ossia il chierico, compiuto il triennio dei voti temporanei, può essere ammesso alla professione perpetua, a meno che la necessità di un prolungamento di prova esiga di prorogare il tempo della professione temporanea, non oltre però altri tre anni.
Art. 75. I discepoli invece, trascorso il triennio delle professioni annuali a norma dell’art. 73, sono tenuti ad emettere una nuova professione temporanea per un biennio. Questo tempo, rinnovata dal religioso la professione temporanea, può essere prorogato, ma non oltre un altro anno.
Art. 76. Il Superiore competente per decidere dell’ammissione alla professione religiosa è, se si tratta della prima professione temporanea, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, dopo che il candidato è stato presentato dal Provinciale, pure col consenso del suo Consiglio; è il Superiore generale, udito il suo Consiglio, e dietro presentazione del Provinciale, dopo consultazione del suo Consiglio, se si tratta della professione perpetua; è il Superiore provinciale, dopo che ha udito il suo Consiglio e ne ha dato comunicazione
al Superiore generale, se si tratta di rinnovare o prorogare le altre professioni temporanee.
Art. 77. Per la valida emissione della professione religiosa nella Società si richiede:
1. che il candidato abbia l’età legittima, a norma dell’art. 79; – 2. che lo ammetta alla professione il legittimo Superiore, a norma dell’art. 76; – 3. che il noviziato sia stato valido; – 4. che la professione venga emessa senza costrizioni, grave timore o inganno; – 5. che la professione sia espressa; – 6. che sia ricevuta dal Superiore maggiore, o da un suo legittimo delegato. Nella rinnovazione dei voti è delegato per diritto il Superiore locale che può a sua volta sub-delegare.
Art. 78. Per la validità della professione perpetua si richiede inoltre che sia stata preceduta almeno da tre anni completi di professione temporanea. Il biennio per i discepoli non è richiesto per la validità, ma solo la Santa Sede può dispensare, in tutto o in parte, da esso.