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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione XIII 1
FORMAZIONE ALLA PASTORALITÀ
Per le relazioni su gli Aspiranti dei Superiori locali al Superiore Provinciale o Regionale; e di questo al Superiore Generale, quando è prescritto:
1. Le relazioni sono prescritte per le Vestizioni, ammissioni varie (Noviziato, singole Professioni, Ordini Sacri) seguendo i formulari in uso nell’Istituto; ma a norma delle Costituzioni.
2. Tali relazioni vengono firmate dal Superiore e dal suo Consiglio; e chi le spedisce ne tiene copia in Archivio.
3. Quelle da mandarsi al Superiore Generale, devono arrivare due mesi prima del passo che l’Aspirante deve fare.
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Art. 79. Chiunque deve emettere la professione religiosa temporanea bisogna che abbia sedici anni compiuti; ventuno poi, se si tratta della professione perpetua.
Art. 80. La formula della professione religiosa è la seguente:
Io N. N., ad onore della Santissima Trinità, dell’Immacolata Vergine Maria Regina degli Apostoli, di San Paolo Apostolo e di tutti i Santi, per la maggior santificazione mia e del mio prossimo, con l’aiuto della grazia divina, offro, dono e consacro tutto me stesso a Dio, ed emetto i voti di obbedienza, castità e povertà, e di fedeltà al Romano Pontefice (per un anno, o per un biennio, o in perpetuo), nella Pia Società San Paolo, secondo le Costituzioni della medesima. Così mi aiuti Iddio. Amen.
Art. 81. Alla rinnovazione della professione, fatta privatamente dopo aver ricevuto la S. Comunione, sono annesse speciali indulgenze.
Art. 82. Terminato il tempo per il quale furono emessi i voti, non si deve frapporre dilazione alla loro rinnovazione. È tuttavia facoltà del Superiore maggiore il permettere, per giusta causa, che la rinnovazione dei voti venga anticipata di qualche tempo, non però di oltre un mese, salvo sempre il triennio integro della professione temporanea prima della professione perpetua.
Art. 83. Trascorso il tempo della professione temporanea a norma degli art. 73, 74, e 75, se ritenuto degno, il religioso venga ammesso alla professione perpetua; diversamente ritorni al secolo, senza che gli sia accordato un ulteriore tempo di prova.
Art. 84. Nella emissione della professione religiosa si osservi il rito approvato e in uso nella Società.
Art. 85. Si procuri che il documento relativo alla emissione della professione, con la debita indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell’anno, sia sottoscritto dallo stesso professo, da chi ricevette legittimamente la professione e da due altri testimoni. Tale documento venga accuratamente conservato in archivio.