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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Per il governo dell’Istituto valgono come principi generali gli articoli:
Art. 336. È compito del Superiore generale, con l’assistenza del suo Consiglio, governare l’intera Società a norma del diritto canonico e delle Costituzioni, procurarne assiduamente il bene con la parola, con l’esempio e con l’opera, cioè provvedendo agli uffici, distribuendo sapientemente le cariche, promovendo sollecitamente le opere di apostolato e, in modo particolare,
fomentando la perfezione religiosa dei membri per mezzo della fedele osservanza delle Costituzioni, in modo che se ne possano sperare ottimi frutti.
Art. 337. Perché la Società raggiunga pienamente il suo scopo, il Superiore generale, con l’aiuto del suo Consiglio, non soltanto deve vigilare affinché, secondo il fine, la natura e lo spirito della stessa Società, rettamente, prudentemente e utilmente si prendano e realmente si usino per la diffusione della dottrina cattolica, i mezzi più celeri del progresso umano e più efficaci per l’apostolato; ma, in questo, è anche necessario che egli, con l’iniziativa e con l’esempio, preceda gli altri Superiori e così sproni efficacemente alle opere di apostolato, e più sicuramente diriga tutta la Società nell’uso dei mezzi.
Art. 344. Il Superiore generale considererà il suo ufficio non come un onore per eccellere sugli altri, ma piuttosto come un onere che gli impone doveri maggiori, sollecitudini più gravi e virtù più eminenti. Perciò si studi, con ogni sforzo, di precedere gli altri con la parola, con l’esempio e con l’opera, governando sapientemente, provvedendo prudentemente alle necessità, portando con fortezza e animo sereno i pesi propri e quelli degli altri, permettendo che a lui si ricorra con filiale fiducia, riprendendo con fermezza e con bontà coloro che avessero mancato, porgendo aiuto a tutti nella carità secondo che sarà necessario, sovvenendo sia materialmente che spiritualmente chi ha bisogno, stimandosi come padre e insieme come fratello di tutti, così che possa veramente giovare a tutti.
Art. 345. Il Superiore generale riceverà con gratitudine le osservazioni che i Consiglieri, specialmente il primo, per il loro stesso ufficio, privatamente e a tempo opportuno gli faranno, affinché possa provvedere con più sicurezza anche al proprio bene.
Art. 346. Il Superiore generale non può definire da solo tutti gli affari della Società, ma in più cose ha bisogno del consenso del suo Consiglio o almeno ne deve ascoltare il parere, oltre il beneplacito apostolico e il consenso dell’Ordinario del luogo, nei vari casi in cui è richiesto dal diritto canonico. Anche in quelle cose che il Superiore generale può decidere da solo, giova sommamente che, almeno nelle cose più gravi, non proceda senza aver udito il suo Consiglio.
Le Costituzioni distinguono tra le cose che può fare da sé; e le cose per cui deve chiedere il parere del Consiglio; e le cose per cui deve chiedere il consenso. Secondo saggezza e prudenza sia disposto a domandare almeno il parere anche nelle cose che può fare da sé: specialmente al suo Vicario Generale.