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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Le Delegazioni regionali

     Sono da considerarsi in secondo luogo le Delegazioni Regionali ed i poteri propri del delegato o Superiore Regionale.

     Premessa:

     Art. 425. Il giudicare della diffusione della Società in regioni fuori dei confini di qualche provincia è di competenza del Superiore generale col suo Consiglio. Una casa fondata in questo modo è retta, a norma


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del diritto, dal Superiore locale, il quale è immediatamente soggetto al Superiore generale.

     Può verificarsi il caso in cui conviene stabilire una Delegazione Regionale, la quale sarà fuori del territorio e giurisdizione di qualsiasi provincia.

     Art. 426. In una regione nella quale vi siano almeno due case, finché non si avranno i requisiti per l’erezione di una provincia, il Superiore generale, con il consenso del Consiglio, può costituire un sacerdote come Superiore regionale a cui sono delegate quelle facoltà che lo stesso Superiore generale e il suo Consiglio avranno ritenute opportune.

     I poteri dei Superiori Delegati sono in primo luogo quelli segnati dall’atto in cui un sacerdote viene eletto a tale ufficio.

     In secondo luogo ha i poteri e doveri segnati nei seguenti articoli delle Costituzioni:

     Art. 427. Il Superiore regionale delegato può contemporaneamente essere anche Superiore locale. Le facoltà delegategli per il governo della regione le esercita da solo oppure con l’aiuto di due consiglieri, secondo quello che è stabilito nelle lettere di delegazione.

     Art. 428. La Delegazione regionale, col previo permesso dell’Apostolica Sede, può avere un proprio noviziato.

     Art. 429. Il Superiore regionale ha il diritto di intervenire al Capitolo generale.


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     Si noti tuttavia quanto prescrivono gli articoli 430, 298, 431.

     Art. 430. Tutte le case erette fuori del territorio di qualche provincia dipendono immediatamente dal Superiore generale, anche se sono state costituite delegazioni regionali. Quanto ai delegati al Capitolo generale vale il prescritto dell’art. 298.

     Art. 298. Le case immediatamente soggette al Superiore generale, per l’elezione dei delegati al Capitolo, formano un unico ceto, in cui hanno voce attiva tutti i sacerdoti e i discepoli di voti perpetui. Nell’elezione di questi delegati si osservino le norme stabilite nell’art. 418.

     Art. 431. Ciascuno dei membri delle case che dipendono immediatamente dal Superiore generale può comunicare ai delegati ogni cosa che, per il bene della Società, ritenga doversi riferire al Capitolo generale, come è stato detto sopra all’art. 424, parlando dei delegati provinciali.




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