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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Il Superiore e i Consiglieri provinciali

     Il governo della provincia appartiene al Superiore provinciale unito al suo Consiglio.

       Art. 395. Il Superiore provinciale viene nominato dal Superiore generale con voto deliberativo del suo Consiglio. È costituito nel suo ufficio per sei anni, e può essere nominato per un secondo sessennio; ma non immediatamente per un terzo nella stessa provincia.

       Art. 397. Non potendo il Superiore generale promuovere efficacemente il bene dell’intera Società se non è coadiuvato dalla solerte e unanime opera dei provinciali, bisogna usare molta cura perché a quest’ufficio vengano designate persone degne ed idonee.

       Art. 399. Il Superiore provinciale, legittimamente nominato, ha potestà su tutta la provincia, sulle sue case e i membri, a norma delle Costituzioni e sotto la dipendenza del Superiore generale. Permetta però che i Superiori locali esercitino la loro autorità, quantunque debba vigilare che ognuno compia sinceramente e con diligenza il proprio dovere, e che le Costituzioni siano fedelmente osservate. Ogni anno il Superiore provinciale deve visitare tutte le case della provincia personalmente, o per mezzo di un altro se fosse legittimamente impedito.

       Art. 400. Devono prestare aiuto al Superiore provinciale quattro consiglieri e un economo, nominati per sei anni dal Superiore generale con il consenso del suo


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Consiglio. Essi scadono dall’ufficio assieme al Superiore provinciale. Se durante il sessennio qualcuno viene a morire, o cessa dal suo ufficio per un altro motivo, il Superiore generale, con voto deliberativo del suo Consiglio, lo sostituisca con un altro.

     La prudenza richiede molta delicatezza nell’eleggere il Provinciale, nel modo di governare, nelle relazioni vicendevoli col Superiore generale.

       Art. 398. Il Superiore provinciale, non come dominatore, ma come sincero modello del gregge, più con l’esempio che con le parole diriga i sudditi alla perfezione; perciò si dedichi sollecitamente al suo dovere, promuova con zelo indefesso le opere di apostolato, incrementi il progresso intellettuale, morale ed economico di tutta la provincia, sia sinceramente affezionato alla Società e al Superiore generale e in tutte le cose tratti con lui in buona armonia.

       Art. 408. Sebbene il Superiore generale col suo Consiglio non sia tenuto a stare alle presentazioni e alle decisioni del Consiglio provinciale, tuttavia tenga molto conto dei suoi voti concordi; e non si allontani da essi se non per un motivo che, secondo il suo parere, sia stimato superiore.

     I poteri del Superiore provinciale sono definiti dagli articoli 399 e 406:

    Art. 406. Il Superiore provinciale, col voto deliberativo del suo Consiglio, decide i seguenti affari:

1. Ammette al Noviziato, alla Tonsura e agli Ordini minori.


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2. Presenta al Superiore generale i professi da dimettersi, sia temporanei che perpetui.

3. Presenta i membri da ammettersi alla prima professione e agli Ordini maggiori.

4. Presenta i Superiori locali, i loro consiglieri, gli economi locali, il Maestro dei Novizi e il suo aiutante, il Maestro o Prefetto dei chierici studenti, gli esaminatori per i confessori, predicatori e sacerdoti a norma del can. 590; così pure i due membri discepoli a norma dell’art. 401.

5. Presenta i sacerdoti da deputarsi all’ufficio di revisori dei libri da pubblicare.

6. Nomina il Maestro degli aspiranti e postulanti.

7. Approva gli affari economici della provincia e delle singole case.

8. Designa il luogo del Capitolo provinciale.

9. Giudica su nuove case da fondarsi nella provincia; però, dopo aver esaminato tutto e deliberato assieme al suo Consiglio, espone il suo parere e quello dei consiglieri, spiegandone i motivi, al Superiore generale, al quale soltanto spetta l’erezione canonica di nuove case. Lo stesso modo di procedere osserva per le case che si dovessero sopprimere.

10. Determina, dopo avere ottenuto il consenso del Consiglio generale, quale somma le singole case, in circostanze straordinarie, debbono versare all’erario provinciale.

11Contrae debiti e altre obbligazioni e impegna i beni della provincia, salve sempre le norme del diritto


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comune e, se fosse necessario, il permesso del Superiore generale a norma dell’art. 326.

12. Approva i contratti e le spese straordinarie delle case, salva sempre la licenza del Superiore generale a norma dell’art. 326.

13. Decide infine gli altri affari di maggiore importanza che deve trattare col Superiore generale, oppure con l’autorità ecclesiastica o civile.

     Il modo di esercitarli è definito dagli articoli 400, 401, 409, 410:

       Art. 401. Vi siano anche due membri discepoli perpetui deputati dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio i quali dimorino nella casa provinciale o in altra alquanto vicina e assistano alle sessioni del Consiglio nelle quali si tratta dell’economia e dell’apostolato quanto all’aspetto tecnico e divulgativo per dire il loro parere e per dare assieme agli altri consiglieri il voto consultivo.

       Art. 409. Il primo consigliere tiene le veci del Superiore provinciale assente, impedito o defunto; tuttavia egli decida soltanto quelle cose che riguardano l’ordinaria amministrazione o che non possono essere differite, e sempre col consenso del Consiglio provinciale.

       Art. 410. Alla fine di ogni anno, il Superiore provinciale deve compilare una relazione completa sullo stato personale, disciplinare ed economico, nonché sugli studi e le opere di apostolato di tutta la provincia. Questa relazione deve trasmetterla al Superiore generale,


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dopo che egli e il suo consiglio l’hanno esaminata e approvata.




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