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Giacomo Alberione, SSP Sacerdote, ecco la tua meditazione IntraText CT - Lettura del testo |
III. MEDITAZIONE
1. La virtù morale della giustizia.
[324] 1. La virtù morale della giustizia, nell’uomo elevato da Cristo, assurge al grado soprannaturale e diventa fonte di meriti per la vita eterna. La legge naturale infatti precede la legge positiva. Ogni giorno io, osservando la virtù della giustizia, anche nei contratti e riguardo ai beni naturali e nella riparazione del diritto leso, faccio la volontà del Signore, nostro creatore; ed uso dei beni terreni, dati da Dio ai figli degli uomini, in modo retto; ed onoro così il Signore con le mie sostanze.
[325] Devono essere evitati i furti e le speculazioni temerarie, che tanto sono di disdoro alla persona del Sacerdote. Si paghino i debiti, anzi si eviti di fare quei debiti, che si prevede di non poter pagare. Se il debito fu contratto imprudentemente, si faccia ogni sforzo per saldarlo quanto prima.
Chi si è fatto prestare qualche cosa, si ricordi che deve restituire nel tempo opportuno e prefisso. Il Sacerdote faccia per tempo il suo testamento, in carità e giustizia.
Chi ha volontariamente danneggiato è tenuto, per giustizia, a riparare; chi ha danneggiato involontariamente ancorché non sia tenuto alla riparazione, cercherà tuttavia, per farsi maggiori meriti, di soddisfare per quanto gli è possibile.
[326] Il Sacerdote custodisca con fedeltà e prudenza i doni ed il denaro ricevuto per le opere pie, e lo spenda secondo le intenzioni dei devoti offerenti. Il Sacerdote soddisfi con somma diligenza agli oneri di Messe avute per legato o personalmente. «Chi manda ad altri da celebrare le Messe ricevute dai fedeli o in qualsiasi modo a lui affidate, è di esse responsabile, fino a che non abbia ricevuto la conferma dell’impegno assunto dal ricevente di celebrarle, e la ricevuta dello stipendio” (CJC can. 839). «Ogni e singolo amministratore di cause pie, o quelli che in qualsiasi modo sono obbligati a soddisfare ad oneri di Messe, siano essi ecclesiastici o laici, alla fine di ogni anno, devono presentare al loro Ordinario, secondo il modo da questi stabilito, l’elenco degli oneri ai quali non si è ancora soddisfatto» (CJC can. 841, § 1).