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Giacomo Alberione, SSP
San Paolo - Bollettino SSP

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RISERVATO AI SACERDOTI

 

«Docete omnes gentes»

          La nostra Madre, Maestra e Regina Maria, ci illumini, conforti, santifichi tutti.

* * *

          Rispondo a varie lettere e prego considerare le particolarità delle nostre regole (242-251):

          Gli istituti religiosi sono per lo più divisi in provincie; ed ogni provincia ha quanto occorre per la formazione dei soggetti, per lo sviluppo d'iniziative per l'apostolato, per l'ampiezza del territorio in cui operare.

          Invece: la Società S.Paolo sarà divisa in nazionalità; per le necessità d’apostolato cui occorre più largo campo; e perché tanto deve contare su la lingua, i bisogni, gli usi, le condizioni religiose e civili delle varie nazioni.

          Questo è ideale cui si mira, non un fatto compiuto.

          I religiosi, formati per la nazione, operano, zelano nella nazione stessa sui connazionali.

          Ognuno dei nostri sacerdoti ami la nazionalità in cui si trova, ove è andato o andrà a portare la dottrina, la santità, la grazia di Gesù Cristo col potente mezzo di apostolato: la edizione. Esso è la ricchezza che Dio ci ha dato. Edifichiamo per la nazionalità, con amore; perché è la carità di Cristo che ci spinge. E come in ogni diocesi si forma il clero diocesano, e come vi è un clero proprio in ogni nazione e tanto si desidera il clero indigeno, così si può formare ovunque, in ogni nazionalità, il religioso per l'apostolato dell'edizione. Tante saranno le difficoltà. Ma il segreto è questo: amare, amare davvero. L'amore ci porterà a comunicare la vita cristiana, la dotttrina cristiana; poi la vita religiosa, l'abilità all'apostolato, la disciplina alla povertà ecc. Insomma, si ripete in ogni nazionalità quello che si è fatto o si deve fare in Italia per l'Italia, nella Divina Misericordia. Il fervore darà il grado di risultato: il Signore darà la ricompensa eterna; la santità ed il numero degli individui saranno i frutti dell'apostolato: qui seminat in benedictionibus de benedictionibus et metet (II Cor. IX,6).

 


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          I frutti saranno in proporzione dell'obbedienza che presteremo al Signore nella persona che ha il grande peso di guidare: poiché le anime saranno nelle vostre mani docili in proporzione della docilità vostra. «Nemo secure praeest nisi qui libenter subest».

 

          «Veni sequere me».

          Per un altro argomento preghiamo la nostra Santa Madre: la bella virtù. La disciplina insegnataci dal Divino Maestro e dai santi è via sicura, è precetto, è garanzia di grazia. «O quam pulchra est casta generatio cum claritate, immortalis est enim memoria illius, quoniam apud Deum nota est et apud homines». E pensiamo quanto è brutto il rovescio, dinnanzi a Dio e agli uomini.

          Ogni volta che si manifestano tendenze ed amicizie speciali procediamo con fermezza: o correzione o dimissione; questo a cominciare dal ginnasio e dal probandato, ma tanto più negli anni che preparano ai santi Voti o agli Ordini Sacri. Non si ammetta alla professione perpetua chi nel periodo della professione temporanea fosse caduto gravemente. I confessori hanno delle gravi responsabilità su questo punto, dovendo avvertire i penitenti fino a negare l'assoluzione a chi senza la necessaria virtù si avvicina agli Ordini o alla Professione. Il licenziamento sia immediato quando si verificassero cadute con altri, contro natura. Si confrontino i can. 647 - 648. Allorché si trattasse di un professo perpetuo si confrontino i can. 649 - 450 -643.

          Si possono anche alquanto prevedere e intravedere certe debolezze; infatti l'accidia che porta al soverchio riposo, la golosità che è eccesso nel bere, nel mangiare e nel fumare, l'impurità che abbassa l'anima, sono tre sorelle che camminano a braccetto, d'ordinario. Anche una sola caduta, sebbene si possa compatire, può talora costituire il principio di una perversa infermità psico-fisica.

          È necessaria l'osservanza della regola: presto a letto e presto fuor di letto; ovunque. Mettiamo in vigore la regola di San Giovanni Bosco: non toccare i giovani né per affettuosità, né per castigo.

          Sono tanto pericolose sia le simpatie che le antipatie; ma specialmente la confidenza nelle forze umane, la tiepidezza, il mettersi nelle occasioni; si predichi, si vigili, si preghi.

          Alla sera dopo cena è bene non ricevere i giovani nelle camere, se non per casi davvero speciali; se occorre una parola, brevemente, si può dire in luogo esposto alla vista di tutti. È utile che i sacerdoti ascoltino le confessioni dei giovani in confessionali chiusi.

          Come i fedeli così i Sacerdoti rispettino l'Ordine Sacro; né si alimenti una passione così facile a divampare, con atti o parole di sensibilità, con spirito mondano nel gioco, nel vestito, nella cura del corpo.

 


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          «Ab omni specie mala abstinete vos».

          Vi sono le regole della Chiesa e della Teologia morale circa le relazioni con persone di diverso sesso, specialmente se consacrate a Dio.

          In particolare per le Suore di S. Paolo.

          Esse sono separate per direzione e amministrazione dalla Pia Società S. Paolo; e questo stato di cose è richiesto dai Sacri Canoni. Perciò facciamo le cose, in carità paolina. Le suore hanno le loro superiore.

          Nessuno dia il tu nel parlare alla suore; si osservi la clausura; non si invitino a rappresentazioni, accademie, vicendevolmente. «Cum mulieribus sermo brevis et durus» avverte S.Alfonso.

          Le Figlie di S.Paolo hanno le loro cappelle; e la Pia Società S.Paolo le proprie. Non si vada ad alloggiare per la notte nella casa delle Suore, sia pure per ragioni della propaganda; né le suore li ammettano senza aver ottenuto permesso.

          Sono speciali e temporanei i doveri del Primo Maestro verso di esse.

          Le direttive date sono giuste specie nelle circostanze presenti circa la direzione morale e circa la direzione che riguarda la confessione: come ed a chi, ed in che proporzione spettano, secondo le norme del Diritto Canonico.

          Stabilisce il Diritto Canonico sapientissime regole circa l’età e la prudenza dei confessori. In Domino, cerchiamo conformarci; che se vi sono delle necessarie eccezioni, il Confessore si tenga nei giusti limiti del suo ufficio; non vi siano affatto, mai, relazioni epistolari che sotto pretesto spirituale disturbino lo spirito, l'andamento regolare della vita comune e specialmente la disciplina della riservatezza religiosa. Se per eccezione si permette a qualche Sacerdote di confessare Suore, prima dei quarant'anni (can.524), tale facoltà va adoperata con particolare delicatezza. Per tutti poi: il potere del Confessore non si estende alla direzione morale connessa col governo di una famiglia religiosa, nello spirito del diritto canonico, in dipendenza del potere dominativo; come il potere delle Superiore non si estende a quello che è ufficio specifico del confessore e a ciò che viene sotto il nome di manifestazione della coscienza, secondo la proibizione del can. 530 §1. I confessori siano secondo il can.524, §§1 - 3: «nullam potestatem in easdem religiosas in foro externo habentes»: «Confessarii religiosarum tum ordinarii tum extraordinarii interno vel externo communitatis regimini nullo modo sese immisceant».

 

          Al punto in cui è giunto lo sviluppo dei due istituti io credo di dover pregare i Sacerdoti tutti, specialmente i Maestri a considerare i due canoni 518 - 530:

          Can.518 §1. In singulis religionis clericalis domibus deputentur plures pro sodalium numero confessarii legitime

 

         


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approbati, cum potestate, si agatur de religione exempta, absolvendi etiam a casibus in religione reservatis.

          § 2. Superiores religiosi, potestate audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de jure servandis, confessiones audire subditorum qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant.

          § 3. Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.

          Can.530. §.1. - Omnes religiosi Superiores districte vetantur personas sibi subditas quoquo modo inducere ad coscientiae manifestationem sibi peragendam.

          § 2. Non tamen prohibentur subditi quominus libere ac ultro aperire animum suum Superioribus valeant; imo expedit ut ipsi filiali cum fiducia Superiores adeant, eis, si sint sacerdotes, dubia quoque et anxietates suae coscientiae exponentes.

 

          Interpretiamo con animo di figli docili alla Chiesa e cerchiamo praticare. In generale i Maestri dei reparti, come oggi si trovano, sono diventati superiores, per cui applichiamo il § 2° del can. 518; sempre con la carità e la prudenza che viene dallo Spirito Santo. Applichiamo però anche con qualche sacrificio. Il Signore compenserà.

          In Gesù Cristo Via, Verità e Vita.

          Aff.mo M. Alberione.

          Roma, maggio 1937.

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          Indulgenze e facoltà

          Sarà bene ricordare quanto riguarda le indulgenze e le facoltà di benedire corone od oggetti sacri, con indulgenze, tenendo conto delle ultime disposizioni della S. Sede.

          1) Con Rescritto dell'8 gennaio 1923, la Sacra Penitenzieria, concedeva ad septennium ai Membri e Cooperatori della Pia Società San Paolo:

          I. «indulgentiam plenariam, suetis sub conditionibus a sodalibus et cooperatoribus lucrandam:

          1° diebus infra scriptis vel uno ex septem diebus immediate respective sequentibus:

          a) Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschatis, Ascensionis, Corporis Christi, Feria quinta in Coena Domini, et Sabato Sancto;

          b) Pentecostes;

          c) Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis;

 


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          d) S.Joseph, Sponsi Deiparae Virginis et in ejusdem solemnitate;

          e) In Natilitiis duodecim Apostolorum:

          f) Omnium Sanctorum;

          g) Conversionis et Commemorationis S. Pauli Apostoli;

          h) S. Francisci Salesii.

          2° diebus, quibus SS. Sacramentum per integram horam adoraverint et preces juxta finem Societatis pie fuderint.

 

          II «indulgentiam plenariam, in articulo mortis acquirendam a sodalibus et cooperatoribus, si confessi ac Sacra Synaxi refecti vel saltem contriti, SS. Jesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde devote invocaverint, et mortem de manu Domini, tamquam peccati stipendium, patienter susceperint.

 

          III «indulgentiam partialem, centum dierum, a sodalibus et Cooperatoribus lucrandam, quoties aliquod pietatis vel charitatis opus, iuxta finem Societatis, corde saltem contrito, exercuerint.

 

          2) Nel medesimo Rescritto concedeva, «pro singulis sacerdotibus sodalibus et Cooperatoribus», la facoltà di benedire corone con le indulgenze Apostoliche, di Santa Brigida e dei Padri Crociferi, e l'indulto personale dell'Altare privilegiato quattro volte alla settimana.

          3) Il 14 gennaio 1932 le indulgenze vennero prorogate: ad aliud septennium. Per le facoltà invece le direttive della S.Sede ora sono che, i singoli sacerdoti, Membri e Cooperatori, le domandino personalmente alla Sacra Penitenzieria.

          4) Queste facoltà e l'indulto che i singoli sacerdoti ottennero per ricorso personale alla S.Penitenzieria sono scaduti il 24 febbraio u. s.

          5) Quei sacerdoti poi che erano iscritti prima del 1933 al Transito di S. Giuseppe – Messa Perenne – godono dei seguenti favori, in perpetuum: facoltà di applicare alla Corone le Indulgenze dei Domenicani e dei Crociferi, di benedire e di imporre gli Scapolari della SS. Trinità, della Passione, dell'Addolorata, dell'Immacolata, del Carmine e il Cingolo di S. Giuseppe; l'indulto dell'Altare privilegiato, personale, tre volte alla settimana ed ogni volta che applicheranno la Messa per gli Agonizzanti (Cfr. Lettera autografa «Dum acerbae lacrymae» di Benedetto XV. 15 Giugno 1917). Da notarsi che questo indulto personale non è per i defunti, ma solo «pro vivis, per modum absolutionis», in favore cioè degli agonizzanti.

          Per godere delle suddette facoltà condizione essenziale è la celebrazione di almeno una Messa all'anno, fissata per turno dalla Direzione della Pia Unione, la quale spedisce una pagella apposita.

          Chi non avesse adempito a quest'obbligo non gode delle facoltà, che perciò se vuole averle, ora dovrà domandarle direttamente alla Sacra Penitenzieria.

          6) Chi era iscritto ai Sacerdoti Adoratori, prima del 1933

 


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ha la facoltà di concedere le Indulgenze Apostoliche, quelle di Santa Brigida e quelle dei Padri Crociferi, se ha adempiti agli obblighi relativi.

          7) I Sacerdoti che hanno fatto l'atto eroico di carità, possono godere dell'altare privilegiato personale tutti i giorni dell'anno.

          8) Chi pertanto ora non avesse queste facoltà, o perché non ha adempiti agli obblighi che importa l'essere iscritto alle suddette associazioni – o perché sono scadute le facoltà chieste direttamente alla Sacra Penitenzieria; – o perché non le ha mai avute, se si desiderano, occorre domandarle direttamente e personalmente alla Sacra Penitenzieria.

          La formula potrà essere la seguente.

 

          Beatissime Pater,

          N... Sacerdos Piae Societatis S. Pauli, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime petit facultatem benedicendi coronas eisque applicandi Indulgentias (enumerare le facoltà che si vogliono, per es; 1) Indulgentias Apostolicas ac S.Birgittae; 2) Indulgentias quae a Patribus Crucigeris...3)...quae a Patribus Ordinis Predicatorum vulgo nuncupantur; 4) Facultatem benedicendi Crucifixos ad lucrandas Sacrae Viae Crucis Indulgentias; 5) Indultum personale Altaris Privilegiati).

          Et Deus etc.

          Data

 

          9) Si noti inoltre:

          a) Ogni domanda deve avere la Commendatizia del proprio Ordinario (A.A. 1933, pag.170).

          b) Ognuna delle facoltà sopra elencate viene concessa per un proprio Rescritto; per ogni Rescritto occorrono L.20.

          10) Perciò chi desidera avere qualcuna o tutte le suddette facoltà, invii al Sig. Primo Maestro:

          a) La domanda, munita della commendatizia del proprio Ordinario;

          b) L. 20 per ogni facoltà che si chiede.

          Noi ci prenderemo cura di portare le domande alla Sacra Penitenzieria, e fare avere al più presto la facoltà a quelli che le avranno chieste.

          Non occorre che tutti i Sacerdoti abbiano tutte queste facoltà: è però bene che i Superiori e i Direttori dei giovani abbiamo la 2a e 3a.

          11) Si tenga anche presente: «Possunt uni eidemque coronae plures indulgentias adnecti; quod pariter valet de aliis obiectis devotionis, puta crucifixis. Verum ad singulas lucrandas renovanda sunt opera iniuncta iterabilia, v.g. precum recitatio. Attamen Pius X concessit fruitionem simultaneam indulgentiarum Rosarii Dominicani et Crucigerorum, ita ut fideles, habentes prae manibus aliquam ex coronis benedictis tum a Patribus Crucigeris, tum a Patribus Ordinis Praedicatorum, vel a Sacerdotibus ad id facultate praeditis, cumulare valeant indulgentias, at solum in Rosarii Mariani recitatione» (cfr. Congr. Indulg., 11 giugno 1907)

 




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