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Giacomo Alberione, SSP
San Paolo - Bollettino SSP

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PER I DISCEPOLI

          L’articolo 31 delle Costituzioni dice: «L’incremento e la stabilità di tutta la Società dipende molto dall’accurata scelta e ammissione dei candidati, fatta non indiscriminatamente, ma con ponderazione e prudenza. Per questo, prima del postulato canonico, da farsi a norma delle presenti Costituzioni, gli aspiranti discepoli devono avere esercizi e corsi adatti di istruzione, secondo l’uso vigente nella Società, perché i Superiori si possano formare un prudente giudizio sulla loro idoneità. Non siano ammessi al postulato finché non si sia constatata un’adeguata preparazione dottrinale e morale, indole buona e idoneità alla vita religiosa e ai lavori di apostolato».

          L’articolo 34 stabilisce: «Durante il tempo del

 

         


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postulato i Superiori esaminino e provino accuratamente gli aspiranti per conoscere sempre meglio le loro disposizioni, doti ed intenzioni. Li istruiscano bene sui principali obblighi della vita religiosa e sui precetti delle Costituzioni, affinché entrino nella Società con più matura deliberazione e con più fermo proposito di volontà».

          Perciò: sia che gli aspiranti entrino prima dei quindici anni, sia che entrino successivamente, è necessaria una prova tale che fornisca garanzia di buona riuscita ed elementi sicuri per giudicare l’aspirante.

          Gli studenti durante gli anni di ginnasio hanno un lungo tempo e fanno una conveniente prova. I Discepoli, prima di ammetterli alla vestizione ed al postulato (che dura un anno intero), abbiano una preparazione simile; di istruzioni, di pratica fedele del regolamento, di devozione al Divin Maestro, alla Regina Apostolorum, a S. Paolo Apostolo.

          In parecchi casi si è proceduto contando sulle loro promesse, che poi non furono mantenute. L’albero prima di essere trapiantato abbia sufficiente robustezza. D’altra parte, il giovane, per una scelta cosciente, deve conoscere sostanzialmente la differenza tra lo stato religioso e lo stato coniugale; deve aver dato prova lunga e chiara delle virtù di castità, obbedienza e povertà; deve trovarsi bene nella nuova vita di comunità in cui è entrato; deve mostrare attaccamento soprannaturale all’apostolato; deve avere un’istruzione adeguata.

          Solo a queste condizioni il postulato ed il successivo noviziato darebbero il loro frutto.

          Perciò: lunga e sapiente preparazione alla vestizione e postulato dei Discepoli. L’indirizzo attuale della Congregazione dei Religiosi è

 


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appunto questo: una più lunga e completa preparazione.

          Perciò: facendo frutto dell’esperienza, per il grande amore a questi Discepoli ed all’Istituto nostro e seguendo lo spirito e la lettera dei due sopradetti articoli introduciamo quest’uso: si ammetteranno al postulato dei Discepoli, gli aspiranti che hanno già compiuto almeno due anni interi dall’entrata nell’Istituto in qualità di probandi. Di conseguenza potranno venir ammessi al noviziato solo dopo tre anni dall’entrata nell’Istituto.

          Viene così stabilito il probandato: che non è una correzione delle Costituzioni, ma una determinazione di quanto esse richiedono, e assicurare ciò che vuole l’articolo 31: «Non siano ammessi al postulato finché non si sia constatata un’adeguata preparazione dottrinale e morale, indole buona e idoneità alla vita religiosa ed ai lavori di apostolato».

          Si avrà cura perciò di svolgere nel probandato e nel postulato parte del programma di studio che era assegnato nel tempo seguente la professione temporanea.

 




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