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Giacomo Alberione, SSP San Paolo - Bollettino SSP IntraText CT - Lettura del testo |
AUGURI!
Maria nostra Madre e Maestra, dal Presepio compie il suo sublime apostolato, offrendo all’umanità Gesù Maestro divino, Via, Verità e Vita. Che tutti l’accolgano! Che tutti siano arricchiti dei frutti della Incarnazione e Redenzione!
Auguri e preghiere.
Primo Maestro
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In questa luce si devono considerare le nostre visite; non ispezioni più o meno odiose ed ingrate.
Fratelli che si amano e desiderano rivedersi; prendere notizia del buon lavoro fatto e dei frutti ottenuti; pregare assieme per aumentare la grazia in tutti; imparare l’uno dall’altro le vie per maggior bene; consolarsi vicendevolmente per le prove che si incontrano; scambiarsi impressioni e dimostrazioni di affetto; edificarsi in santi esempi e conversazioni utili allo spirito ed alla vita religiosa; utilizzare le esperienze per l’apostolato, lo studio, il lavoro vocazionario, l’amministrazione, ecc.
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Chi fa la visita sia discreto e prudente; sia di buon esempio nel suo comportamento; veda volentieri i progressi e senta le buone notizie con interesse e soddisfazione.
Chi fa la visita sia accogliente e riconoscente; sia schietto e modesto; esponga in sincerità quanto deve manifestarsi; chieda con semplicità i consigli di cui abbisogna. Sempre vi sia la possibilità per tutti di parlare con il Visitatore.
Anche in queste visite paterne e fraterne si devono osservare gli articoli 422-429 delle Costituzioni; specialmente l’articolo 425 che dice:
«I visitatori, anche delegati, eccetto che il Superiore generale abbia disposto diversamente, nella casa che visitano hanno il diritto ed il dovere di conoscere ciò che riguarda le persone e le cose, la vita religiosa e clericale, gli studi, l’apostolato e l’economia; ed anche di reprimere gli abusi e provvedere che non ne sorgano; di fomentare un’osservanza esattissima e di promuovere le opere di apostolato. Perciò possono dare opportune norme e ammonimenti per conservare l’ordine e rassodare la disciplina. Però il visitatore delegato non può impartire ordini permanenti senza l’espresso consenso del Superiore generale».
Così pure il 427:
«Il Superiore che
dopo l’indizione della visita,
senza il consenso del visitatore, avrà trasferito i sudditi in altra casa; ed anche tutti i Superiori e sudditi, che per sé o per mezzo di altri avranno indotto i religiosi, sia direttamente che indirettamente, a tacere o a dissimulare in qualche modo la verità quando il visitatore interroga, oppure a non esporla sinceramente; ovvero sotto qualunque pretesto avranno recato molestia ai medesimi per le risposte date al visitatore; saranno dichiarati dal visitatore inabili a coprire uffici riguardanti il governo degli altri e i Superiori saranno privati dell’ufficio che hanno».