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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Ammissioni nella Congregazione
Costituzioni: articoli dal 17 al 29, per le ammissioni nella Società.
Art. 17. Può essere ammesso nella Società qualsiasi cattolico che sia idoneo ad adempiere gli obblighi e ad esercitare le opere della Società, che sia mosso da
retta intenzione e sia libero da ogni impedimento. Perciò si escludano tutti quelli che chiedono l’ammissione mossi da altra intenzione che non sia il conseguimento della propria santificazione e il consacrarsi al bene della Chiesa, secondo le presenti Costituzioni.
Art. 18. Al noviziato non possono essere ammessi validamente:
1. Quelli che, abbandonata la fede cattolica, aderirono ad una setta acattolica; – 2. Quelli che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età; – 3. Quelli che entrano in religione indotti da violenza, timore grave o inganno; oppure quelli che il Superiore riceve, indottovi da identici motivi; – 4. Un coniuge, fin che sussiste il legame matrimoniale; – 5. Quelli che furono o sono legati dal vincolo della professione religiosa; – 6. Quelli cui sovrasta una pena per un grave delitto commesso, del quale furono o possono venire accusati; – 7. Un vescovo, tanto residenziale che titolare, anche se soltanto designato dal Romano Pontefice; – 8. I chierici che, per giuramento stabilito dalla Santa Sede, sono tenuti a prestare il loro ministero a favore della loro diocesi o delle missioni, finché dura l’obbligo del giuramento.
Art. 19. Illecitamente, benché validamente, vengono ammessi al noviziato: – 1. I chierici in sacris, che non hanno consultato l’Ordinario del luogo; o quando questi è contrario per il fatto che il loro allontanamento potrebbe essere causa di grave danno alle anime, senza che a questo danno si possa ovviare in altro modo. – 2. Quelli che sono gravati da debiti che non possono pagare. – 3. Coloro che devono render conto di amministrazioni,
o sono implicati in affari secolareschi dai quali la Società può temere liti e molestie. – 4. I figli che devono aiutare i parenti, cioè il padre o la madre, il nonno o la nonna, che si trovino in grave necessità; così pure i genitori la cui opera fosse necessaria al mantenimento o all’educazione dei figli. – 5. Coloro che nella Società sono destinati al sacerdozio, ma ne siano preclusi da qualche irregolarità o da altro impedimento canonico, a norma dei canoni 984-987 del Codice di Diritto Canonico. – 6. Quelli che appartengono a qualche rito orientale; senza la dispensa, data per iscritto, della S. Congregazione per la Chiesa Orientale.
Art. 20. Solo la Santa Sede può dispensare dagli impedimenti di cui agli articoli 18 e 19.
Art. 21. Essendo intenzione della Società di formarsi i futuri chierici, secondo le norme fissate nell’art. 183, per regola non si devono ammettere aspiranti che abbiano già ricevuto gli Ordini; resta comunque fermo quanto prescritto dagli art. 18,8 e 19,1.
Art. 22. Solamente per gravi cause e dopo maturo esame, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, può ammettere al noviziato: – 1. Gli illegittimi e quelli che furono legati da vincolo matrimoniale, fermo restando quanto stabilisce l’art. 19.5. – 2. Quelli che hanno oltrepassato i ventitré anni di età. – 3. I dimessi da un Seminario o da un collegio.
Art. 23. Prima di essere accettati, gli aspiranti devono presentare il certificato di Battesimo e di Cresima. Devono inoltre esibire le lettere testimoniali dell’Ordinario
del luogo di origine, nonché dell’Ordinario delle altre diocesi in cui essi hanno dimorato oltre un anno moralmente continuo, dopo il quattordicesimo anno di età.
Art. 24. Per l’ammissione di coloro che furono in un seminario o in un collegio, oppure nel postulato o noviziato di altra religione, si richiedono pure le lettere testimoniali, da trasmettersi direttamente ai Superiori della Società, confermate con giuramento dal Rettore del Seminario o del collegio, dopo interpellato l’Ordinario del luogo, oppure dal Superiore maggiore della religione, a seconda dei casi.
Art. 25. Per l’ammissione di chierici, oltre il certificato di Ordinazione, sono sufficienti le lettere testimoniali degli Ordinari delle diocesi in cui, dopo l’Ordinazione, costoro hanno dimorato per un anno moralmente continuo, fermo restando quanto prescrive l’art. 24.
Art. 26. Per il religioso già professo in altra religione e ammesso nella nostra Società per indulto apostolico, è sufficiente la testimonianza del Superiore maggiore della religione da cui proviene.
Art. 27. Oltre le lettere testimoniali che sono prescritte negli articoli precedenti, i Superiori, secondo l’opportunità, richiedano anche altre informazioni, al fine di conoscere meglio, per quanto è possibile, l’indole, le doti e la volontà degli aspiranti.
Art. 28. I Superiori che abbiano ricevuto le predette informazioni, sono strettamente tenuti a mantenere
il segreto, tanto sulle notizie così avute, quanto sulle persone che le hanno fornite.
Art. 29. I Superiori che ammettessero al noviziato un candidato non idoneo, contro le prescrizioni del can. 542; oppure senza le richieste lettere testimoniali, contro la prescrizione del can. 544; o che ammettessero qualcuno alla professione, contro la prescrizione del can. 571,2 siano puniti secondo la gravità della colpa, non esclusa la privazione dell’ufficio.
Si noti subito che, come disposizione nostra particolare, «per l’ammissione al Noviziato l’aspirante deve aver già compiuto il diciassettesimo anno di età».