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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Le tre parti degli Esercizi
I Ss. Esercizi, secondo il nostro spirito, sono divisi in tre parti: Verità, cioè credo, con prevalenza, i novissimi;
Via, parte morale, comandamenti, virtù, uffici, doveri; Vita, cioè preghiera liturgica e personale (pratiche di pietà).
Gli Esercizi sono infatti per vivere sempre meglio il cristianesimo: ora la religione cristiana è dogma, morale, culto, che richiede perciò: fede, speranza, carità; sia che si tratti di semplici cristiani, o religiosi, o sacerdoti.
Si ha da partecipare sempre meglio ai frutti della Redenzione. Questa consta di tre elementi: redenzione dall’errore, mediante il magistero di Gesù Cristo, che è Verità; dal peccato e vizio, mediante gli esempi di Gesù Cristo e il suo insegnamento morale; dalla morte e superstizioni, per la morte di Gesù Cristo che riacquistò la vita della grazia e ristabilì il degno culto a Dio.
In questa via:
1. Si accresce in noi la fede, prima virtù, finché si arriva allo spirito di fede: iustus ex fide vivit.1
2. Si accresce in noi la speranza, seconda virtù, per cui noi speriamo il paradiso e le grazie per conseguirlo mediante le buone opere (virtù, doveri), che si devono e vogliamo compiere: quærite primum regnum Dei.2
3. Si accresce la carità verso Dio, l’unione con Lui di tutta la mente, tutto il cuore, tutta la volontà, e la carità verso il prossimo, amandolo come noi stessi: Diliges Deum tuum; hoc est primum et maximum mandatum; il secondo precetto simile al primo: diliges proximum tuum sicut te ipsum.3
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Art. 6. La Pia Società San Paolo è composta di chierici e di laici, i quali, distinti per divina istituzione, ma fusi nell’unità della stessa Società, devono tendere al medesimo fine, ognuno secondo la propria vocazione, le proprie attitudini, la propria condizione. I laici prendono il nome di Discepoli.
Art. 7. I discepoli devono sentire e mostrare rispetto profondo e venerazione verso i sacerdoti; e con fede sincera considerarli ministri di Gesù Cristo. I sacerdoti da parte loro facciano sentire in tutti i modi di portare stima e amore ai discepoli, come a fratelli carissimi, associati nel medesimo apostolato; con grande carità li istruiscano e li dirigano nella perfezione religiosa e nell’esercizio sempre più perfetto delle loro opere di apostolato; forniscano ad essi con sollecitudine i mezzi di santificazione e siano loro di esempio nella virtù e nel ben operare.
Art. 8. Tutti i membri professano la stessa vita religiosa, sono retti dalle medesime Costituzioni, godono delle stesse grazie spirituali e privilegi, e devono applicarsi alle opere della Società, sotto il governo e la guida dei Superiori, ciascuno secondo la propria condizione e le proprie attitudini, a norma dell’art. 6.
Art. 9. I chierici vestano l’abito ecclesiastico secondo la legittima consuetudine del luogo, cinti però da una fascia nera con frange, quando vestono l’abito talare.
Art. 10. I discepoli indossano una veste talare, distinta dall’abito sacerdotale, secondo la forma prescritta nella Società; ma cinti da un cingolo di cuoio, da cui pende la corona del Rosario.
Art. 11. Il vestito di tutti i membri si distingua per semplicità e modestia, e s’intoni allo spirito di povertà; sia tuttavia decente.
Art. 12. Tutti i religiosi vestano l’abito proprio della Società sia dentro che fuori casa, a meno che non siano scusati da un grave motivo, secondo il giudizio del Superiore maggiore, o – in caso di urgente necessità – del Superiore locale.