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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Istruzione VIII

IL NOVIZIATO:
TEMPO DI FORMAZIONE RELIGIOSA

Seguire le norme

     Secondo l’Istruzione della S. Congregazione dei Riti è cosa lodevolissima servirsi del Messalino per l’assistenza alla S. Messa; e per una più intima partecipazione al S. Sacrificio, rispondere al Sacerdote e con lui recitare le parti che sono permesse al popolo. Questo è di grande vantaggio per i nostri Aspiranti.

     Il Noviziato è il periodo più importante nella formazione del religioso. Si capisce quindi quanto sia minuta la legislazione del Diritto Canonico e delle Costituzioni.

     Non si entra per conoscere la vocazione, ma per seguirla; mediante una completa conformazione alle regole dell’Istituto.

Art. 38. Senza un indulto della Santa Sede non si può erigere alcuna casa di noviziato,


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né trasferire il medesimo noviziato da una casa all’altra.

     Art. 39. Per quanto è possibile, il noviziato sia separato da quella parte della casa in cui risiedono i professi, di modo che, senza un motivo particolare e senza il permesso del Superiore e del Maestro, i novizi non abbiano alcun contatto coi professi, né questi coi novizi. Ai novizi discepoli venga assegnato un luogo separato. Anzi, ove è possibile, vi siano case separate per i novizi chierici e discepoli.

      Art. 40. I Superiori non assegnino alla casa del noviziato se non religiosi che siano d’esempio nella pratica dell’osservanza religiosa, escludendovi quindi, a maggior ragione, i professi che abbiano bisogno di emendazione o che debbano espiare pene.

     Art. 41. Ferme restando le prescrizioni stabilite, circa i diversi impedimenti, negli articoli 18-22, il diritto di ammettere al noviziato spetta al Superiore maggiore.

     Art. 42. Alla formazione dei novizi deve essere preposto un Maestro. Soltanto questi ha il diritto e il dovere di provvedere alla loro formazione e soltanto a lui spetta il governo del noviziato, di modo che a nessuno è lecito, sotto qualsiasi pretesto, ingerirvisi, ad eccezione del Superiore maggiore, o del suo delegato, o del visitatore. Tuttavia, tanto il Maestro come i novizi, sono soggetti al Superiore, per quanto riguarda la disciplina di tutta la casa.

     Art. 43. Il Maestro dei novizi deve essere un Sacerdote


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che abbia almeno trentacinque anni di età e sia professo nella Società almeno da dieci anni dalla prima professione. Deve inoltre distinguersi per prudenza, carità, pietà, osservanza religiosa, affinché possa degnamente formare quanti gli sono affidati, e possa conoscerne con chiarezza lo spirito, provarli efficacemente e rafforzarli nel loro ideale.

     Art. 44. Il Maestro dei novizi viene nominato a tale ufficio, oppure rimosso, dal Superiore generale con il consenso del Consiglio.

     Art. 45. Se il numero dei novizi od altra causa lo faranno ritenere opportuno, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, al Maestro dei novizi potrà aggiungere un socio, che gli sia immediatamente soggetto nelle cose che riguardano il regime del noviziato. Questi deve essere un sacerdote di almeno trent’anni, professo nella Società almeno da cinque anni dalla prima professione, e fornito di tutte le doti necessarie.

     Art. 46. Tanto il Maestro dei novizi che il suo socio devono essere liberi da ogni onere e ufficio che possano essere d’impedimento al governo e alla cura dei novizi.

     Art. 47. In ogni casa di noviziato si stabiliscano confessori ordinari, che dimorino nella casa stessa. Oltre i confessori ordinari, siano designati anche altri confessori in numero sufficiente, ai quali i novizi, in casi particolari, possano facilmente ricorrere, né il Maestro si mostri di ciò malcontento. Inoltre, almeno quattro volte


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all’anno, si dia ai novizi un confessore straordinario, cui tutti devono presentarsi, almeno per riceverne la benedizione.

     Art. 48. II Maestro dei novizi e il suo socio non ascoltino le confessioni dei propri novizi, eccetto che essi, per causa grave ed urgente, in casi particolari, spontaneamente lo richiedano.




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