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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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L’esperienza del Noviziato

     La vita comune viene preparata specialmente nel Noviziato.

     Art. 49. Terminati gli Esercizi spirituali prescritti nell’art. 37, i candidati cominciano il noviziato, osservando il rito che si usa nella Società. Il tempo del noviziato si computa dal momento dell’iscrizione nel libro del noviziato.

     Art. 50. Oltre l’immunità dagl’impedimenti di cui all’art. 18, perché il noviziato sia valido deve essere fatto dopo che si è compiuto il quindicesimo anno di età, nella casa del noviziato canonicamente eretta, per un anno intero e continuo se si tratta dei novizi chierici, e per due anni interi e continui se si tratta dei novizi discepoli. Perché sia anche lecito, oltre l’immunità dagli impedimenti di cui all’art. 19, per i discepoli si richiede che il noviziato cominci dopo che si è compiuto il diciassettesimo anno di età. Da quest’ultima disposizione, nei singoli casi, può dispensare, per grave motivo, il Superiore generale col consenso del suo Consiglio.

     Art. 51. Per l’integrità del noviziato non si computa


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il giorno in cui si è cominciato; e il tempo prescritto termina con lo scadere del giorno dello stesso numero dell’inizio; perciò la prima professione si può emettere validamente solo il giorno successivo.

     Art. 52. Il noviziato s’interrompe, così da doversi cominciare e compiere nuovamente, se il novizio:

1. Dimesso dal legittimo Superiore, è uscito dalla casa.

2. Oppure, senza il debito permesso, ha lasciato la casa, con l’intenzione di non farvi più ritorno.

3. Oppure, anche se con l’intenzione di ritornare, è rimasto fuori della casa del noviziato oltre trenta giorni, sia continui che non continui, per qualunque causa, anche col permesso dei Superiori.

     Art. 53. Se il novizio fosse rimasto fuori della casa del noviziato oltre quindici giorni, ma non oltre trenta, anche non continui, col permesso del Superiore o costrettovi da forza maggiore, rimanendo tuttavia sotto l’obbedienza del Superiore, per la validità del noviziato è necessario e sufficiente supplire i giorni così trascorsi; se non oltre quindici giorni, i Superiori possono prescrivere che si supplisca, ma tale supplemento non è necessario per la validità.

     Art. 54. Il noviziato non rimane interrotto se il novizio viene legittimamente trasferito ad altra casa di noviziato, ma i giorni del viaggio vengono computati come giorni di assenza, a norma degli art. 52,3 e 53.




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