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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Istruzione X

USO E ABUSO DEI MEZZI AUDIOVISIVI

Residenza dei Superiori

     È necessaria qualche precisazione circa la residenza dei Superiori.

     1. A norma dell’art. 335 il Superiore Generale non può trasferire la dimora, cioè il domicilio in una casa diversa dalla generalizia, perché, se facesse questo, trasferirebbe automaticamente la sede della Casa generalizia. Ora per fare ciò si richiede il permesso della Santa Sede.

     Egli può visitare le case di tutta la Congregazione con visite canoniche ordinarie, ogni tre anni, e, se lo crede opportuno, anche con visite straordinarie.

     L’unica cosa quindi che non può fare il Superiore Generale a riguardo della residenza è di trasferire altrove la sede della Casa generalizia.

     2. A norma dell’art. 404 il Provinciale deve risiedere nella Casa provincializia e, senza il consenso del Superiore Generale, non può trasferire la sua dimora in casa diversa da questa.


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     Ogni anno deve visitare le case della Provincia; ma non può uscire dai confini della medesima senza il permesso del Superiore Generale.

     3. Secondo l’art. 449 l’obbligo della residenza per i Superiori locali è ancora più rigoroso, perché non possono allontanarsi dalle loro case senza la licenza del loro Superiore maggiore.

     Secondo le disposizioni del Capitolo Generale (1957),1 rimane valido che i Paolini residenti all’estero (fuori d’Europa) possono tornare in patria per vacanze, aggiornamento, ecc. solo ogni sei anni. Si consiglia di far coincidere tale venuta con gli Esercizi Ss. o con la data delle elezioni politiche.

     Si è chiesto: «La morte dei genitori è un motivo sufficiente per un rientro anticipato?». Si sono consultati altri Istituti e Superiori. Fu risposto che non è sufficiente; è un sacrificio legato alle nostre rinunce.




1 Cf. C. Dragone, «Il Primo Capitolo generale della Pia Società San Paolo» in Cooperatore Paolino del maggio-giugno 1957, pp. 10-15. In UPS ci si riferisce sovente a questo Capitolo (cf. per esempio, III, 54). Quello del 1957 fu il primo Capitolo generale della Pia Società di San Paolo. Era stato convocato per il mese di aprile, nella Casa di Albano Laziale (Roma), via San Francesco di Assisi, 52. Più formale che giuridico, il Capitolo era stato convocato da Don Alberione in persona che ne diresse anche tutti i lavori. Tra membri di diritto e delegati erano in 33 i presenti. Si radunarono la sera del 4 aprile 1957. Dal 4 al 10 aprile attesero agli Esercizi spirituali, predicati da Don Giacomo Alberione, da Monsignor Antonio Bergamaschi (vescovo di Pennabilli, Pesaro e Urbino) e dal Padre Arcadio Larraona, segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi. L’11 aprile incominciarono le sessioni. Don Alberione venne riconfermato Superiore generale quello stesso giorno. Il giorno dopo vennero eletti i Consiglieri e gli Officiali generali: Don Luigi Damaso Zanoni, primo consigliere e Vicario; Don Eugenio Pierino Marazza, Don Carlo Tommaso Dragone, Don Valentino Ambrogio Gambi, consiglieri; Don Aldo Cipriano Poggi fu nominato Procuratore generale presso la Santa Sede; Don Fedele Pasquero, Segretario generale; Don Torquato Tito Armani, economo generale. Il 15 aprile, nella seduta pomeridiana, il Capitolo fu chiuso con un discorso del Primo Maestro. Il giorno dopo, 16 aprile, Pio XII accordò una udienza speciale.






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