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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione X
USO E ABUSO DEI MEZZI AUDIOVISIVI
Residenza dei Superiori
È necessaria qualche precisazione circa la residenza dei Superiori.
1. A norma dell’art. 335 il Superiore Generale non può trasferire la dimora, cioè il domicilio in una casa diversa dalla generalizia, perché, se facesse questo, trasferirebbe automaticamente la sede della Casa generalizia. Ora per fare ciò si richiede il permesso della Santa Sede.
Egli può visitare le case di tutta la Congregazione con visite canoniche ordinarie, ogni tre anni, e, se lo crede opportuno, anche con visite straordinarie.
L’unica cosa quindi che non può fare il Superiore Generale a riguardo della residenza è di trasferire altrove la sede della Casa generalizia.
2. A norma dell’art. 404 il Provinciale deve risiedere nella Casa provincializia e, senza il consenso del Superiore Generale, non può trasferire la sua dimora in casa diversa da questa.
Ogni anno deve visitare le case della Provincia; ma non può uscire dai confini della medesima senza il permesso del Superiore Generale.
3. Secondo l’art. 449 l’obbligo della residenza per i Superiori locali è ancora più rigoroso, perché non possono allontanarsi dalle loro case senza la licenza del loro Superiore maggiore.
Secondo le disposizioni del Capitolo Generale (1957),1 rimane valido che i Paolini residenti all’estero (fuori d’Europa) possono tornare in patria per vacanze, aggiornamento, ecc. solo ogni sei anni. Si consiglia di far coincidere tale venuta con gli Esercizi Ss. o con la data delle elezioni politiche.
Si è chiesto: «La morte dei genitori è un motivo sufficiente per un rientro anticipato?». Si sono consultati altri Istituti e Superiori. Fu risposto che non è sufficiente; è un sacrificio legato alle nostre rinunce.