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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Preghiera delle Apostoline per le vocazioni
«Padre nostro che siete nei cieli, io vi offro con tutti i Sacerdoti Gesù-Ostia e me stessa piccola vittima:
1. In adorazione e ringraziamento perché nel Figlio
vostro siete l’autore del Sacerdozio, dello Stato religioso e di ogni vocazione.
2. In riparazione al vostro cuore paterno per le vocazioni trascurate, impedite o tradite.
3. Per ridonarvi in Gesù Cristo quanto i chiamati hanno mancato alla vostra gloria, alle anime, a se stessi.
4. Perché tutti comprendano l’appello di Gesù Cristo: “La messe è molta, gli operai pochi; pregate perché siano mandati operai alla mietitura”.
5. Perché ovunque si formi un clima familiare, religioso, sociale adatto alla custodia e corrispondenza delle vocazioni.
6. Perché genitori, Sacerdoti, educatori aprano la via con la parola e gli aiuti materiali e spirituali ai chiamati.
7. Perché si segua Gesù Maestro Via, Verità, Vita nella ricerca e formazione delle vocazioni.
8. Perché i chiamati siano santi, luce del mondo, sale della terra.
9. Perché in tutti si formi una profonda coscienza vocazionaria: tutti i cattolici, con tutti i mezzi, per tutte le vocazioni ed apostolati.
10. Perché tutti noi conosciamo la nostra ignoranza e miseria e il bisogno di stare sempre, umilmente, innanzi al santo Tabernacolo per invocare luce, pietà, grazia».
L’Istituto è adolescente. Tuttavia ha già dati alcuni frutti: il Corso di orientamento nella vita per corrispondenza; il libro E tu, che farai?; propaganda
spicciola; la rivista vocazionaria: Vieni e seguimi. Tutto ebbe buona accoglienza.
Se corrisponderà ai disegni di Dio, darà un buon apporto al massimo problema della Chiesa: le vocazioni.
* * *
Art. 64. Il novizio che si trovasse in pericolo di morte, a sua spirituale consolazione, può essere ammesso, dal Superiore maggiore, oppure dal Superiore della casa del noviziato, o da un loro delegato, a fare la professione, quantunque non abbia ultimato il tempo del noviziato, secondo la formula ordinaria della professione, per quanto è possibile, e senza alcuna limitazione di tempo.
Art. 65. Il novizio che avesse emesso in tal modo la professione, acquista l’indulgenza plenaria a modo di giubileo e diviene partecipe di tutte le indulgenze, dei suffragi e delle grazie di cui godono i religiosi professi che muoiono nella Società; ma questa professione non ha altri effetti giuridici.
Art. 66. Perciò se il novizio guarisce, si trova nella medesima condizione di prima, come se cioè non avesse emesso alcuna professione; è quindi libero, se vuole, di ritornare al secolo; i Superiori possono dimetterlo; è tenuto a completare il tempo del noviziato, e, se sarà stato perseverante, trascorso il tempo del noviziato, dovrà emettere la vera professione.
Art. 67. Il novizio può lasciare liberamente il noviziato,
o essere dimesso dal Superiore maggiore, dopo che ha udito il parere del Consiglio, per qualunque giusto motivo, senza che lo stesso Superiore sia tenuto a manifestare al novizio la causa della dimissione. Le cose che il novizio aveva portato con sé e non vennero consumate con l’uso, se esce dalla religione senza avere emessa la professione, devono essergli restituite, fermo sempre restando ciò che prescrivono gli art. 35 e 36.
Art. 68. Terminato il noviziato, se è giudicato idoneo, il novizio sia ammesso alla professione, a norma dell’art. 76; diversamente, sia dimesso. Se dovesse rimanere qualche dubbio sulla sua idoneità, il Superiore maggiore, sentito il parere del Consiglio, può prorogare il tempo di prova, non però oltre sei mesi.
Art. 69. Prima della professione dei voti il novizio, per tutto il tempo in cui sarà legato dai voti, deve cedere l’amministrazione dei suoi beni a chi crederà meglio, e disporre liberamente del loro uso e usufrutto. Tale cessione e disposizione non ha più valore in caso di uscita dalla Società.
Art. 70. La cessione e disposizione di cui all’art. 69, venga effettuata per atto pubblico o privato, ma in modo tale che possa prevenire ogni difficoltà, e possa sempre essere revocata.
Art. 71. Il novizio, avanti la professione dei voti, deve pure fare liberamente testamento dei suoi beni presenti o di quelli che in seguito potrebbe ricevere.
Art. 72. I novizi destinati al sacerdozio, avanti la
professione dei voti, presentino per iscritto domanda al Superiore: in essa diano esplicita testimonianza della propria vocazione allo stato religioso e clericale, ed esprimano al tempo stesso il fermo proposito di consacrarsi in perpetuo, per quanto sta da loro, alla vita sacerdotale, nello stato religioso; domanda e dichiarazione devono essere conservate nell’archivio della Società.