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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Le vacanze: «vendemmia del diavolo»?

     Le vacanze, secondo San Giovanni Bosco, sono la vendemmia del diavolo.

     Sono del tutto da seguirsi le norme date nel San Paolo, che applicano al nostro caso le disposizioni e le insistenze della Santa Sede.

     a) Le visite alle Famiglie sono riservate per tutti, Aspiranti e Professi, al periodo delle ferie, che varia secondo le nazioni; mai nelle festività religiose (Natale, Pasqua, ecc.), né civili, né familiari (come occasioni di matrimonio, nozze d’argento, ecc.).

     b) Le vacanze non oltrepassino le tre settimane, di cui possono essere parte in famiglia e parte in Case dell’Istituto. Quando gli Aspiranti e giovani Professi si recano in famiglia, si usino i mezzi tradizionali per Istituti Religiosi e Seminari.


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     c) Man mano che si può, l’Istituto si procuri casa apposita per le ferie.

     d) Dove esistono periodici che non possono essere sospesi durante le ferie, i Superiori provvederanno secondo le circostanze.

     e) Prima delle vacanze i Superiori metteranno in guardia contro i pericoli e indicheranno i mezzi necessari al fine; anziché nocumento abbiamo giovamento fisico e spirituale, per esempio ricerca di vocazioni.

     Si ricorda ai Superiori delle Case quanto dispone, a riguardo delle vacanze dei Religiosi, la Costituzione apostolica Sedes Sapientiæ:

     §6. - 1. Si fissano le vacanze o ferie in un periodo abbastanza conveniente secondo le regioni, e in sedi quanto più possibile adatte; durante questo periodo, sospendendo opportunamente gli studi, si ristorino bene le forze della mente e del corpo, evitando però che si affievolisca l’ardore della perfezione spirituale.

     2. Il tempo che avanza al dovuto riposo sia impiegato dagli alunni nello studio privato delle scienze o lettere, o in scuole più leggere, sia per studiare qualche materia secondaria, sia per imparare lingue estere, sia per esercitare qualche arte, sia per fare qualche prima prova nell’apostolato.

     3. Si disapprova di mandare gli alunni professi fuori della casa religiosa di vita comune. Nel caso che appaia opportuno concedere talora questo, a scopo di escursioni o per qualche altro motivo ragionevole, i Superiori devono sempre provvedere diligentemente alla disciplina


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religiosa degli alunni, con grave responsabilità della loro coscienza.




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