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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Per l’ammissione agli Ordini

     Occorre ricordare l’insegnamento di San Pio X a riguardo delle ammissioni agli Ordini sacri. Serve anche per tutte le altre promozioni: Non bastano i segni negativi; occorrono assolutamente i segni positivi di vocazione. Perciò non è sufficiente che l’Aspirante eviti il male (si dice talvolta: Non è cattivo!), occorre che sia pio, virtuoso, studioso, amante dell’apostolato, osservante della vita religiosa, affezionato alla Congregazione.

     Né basta una speranza vaga che migliori in seguito. La fiducia deve conservarsi quando l’Aspirante lavora seriamente con la lotta e con la preghiera assidua.

     Attenzione: non avvenga che, per infondata speranza di salvare uno si perdano anche altri. Per amore dell’Istituto e del giovane stesso, non si ritardi troppo la dimissione. Superiore, Maestro, Confessore hanno al riguardo un compito delicatissimo.


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     San Paolo ricorda al suo discepolo Timoteo la prudenza nell’ammettere agli Ordini sacri: «Ne cito manus imposueris».7 La stessa raccomandazione l’applicheranno anche per le altre ammissioni: per esempio, quando si tratta di figli unici, di malattie ereditarie, di figli appartenenti a famiglie scompaginate, di aspiranti con tare psicologiche; condizioni che oggi sono molto diffuse. L’Istituto ha l’obbligo di cautelarsi.

* * *

     Art. 96. Il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può dimettere il professo di voti perpetui, a norma degli articoli seguenti e con la conferma del decreto di dimissione da parte della Santa Sede.

     Art. 97. Perché un religioso di voti perpetui possa essere dimesso, è necessario che vi siano tre delitti gravi ed esterni, con duplice ammonizione, minaccia di dimissione e mancanza di emendazione, a norma dei can. 656-662 del Codice di Diritto Canonico.

     Art. 98. Se risulteranno i delitti di cui nel precedente art. 97, il Superiore Generale con suo Consiglio, ponderate tutte le circostanze del fatto, delibererà se si debba procedere alla dimissione. Se il maggior numero dei voti è per la dimissione, lo stesso Superiore Generale emanerà il decreto di dimissione; tuttavia questo non sortirà il suo effetto se non dopo la conferma della Santa Sede.

     Art. 99. Il religioso che deve essere dimesso ha il diritto di esporre liberamente le sue ragioni; le risposte


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che avrà date dovranno essere riportate fedelmente negli atti.

     Art. 100. Il professo di voti perpetui legittimamente dimesso dalla Società, se non è chierico in sacris rimane sciolto ipso facto da tutti i voti religiosi e dagli obblighi della sua professione, salvo quanto prescritto dall’articolo seguente.

     Art. 101. Il religioso chierico di voti perpetui che viene dimesso, se ha ricevuto solamente gli Ordini Minori, è ridotto ipso facto allo stato laicale. Se invece è in sacris, perciò stesso rimane sospeso fino a quando non avrà ottenuto l’assoluzione dalla Santa Sede, salve inoltre le prescrizioni dei canoni 641, 670-672 del Codice di Diritto Canonico, circa le altre sanzioni alle quali è soggetto.




7 «Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno» (1Tm 5,22).






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