Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione II
LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Il sole della pietà
La Messa sole della pietà, regina delle divozioni, fonte dell’acqua di vita e delle grazie, che comunicano i sacramenti.
La Messa il più efficace suffragio per il purgatorio.
La Messa luce, sacrificio, innesto della preziosa oliva in un olivastro, che è l’uomo peccatore.
La Messa gloria del sacerdote, fortezza dei martiri, alimento delle vergini, l’occulta potenza dell’apostolo,
dello scrittore, del predicatore, la gioia del vero cristiano.
L’eterna Messa celebrata dal Sommo Pontefice in cielo glorifica Dio e dà gaudio ai Beati.
* * *
Art. 104. Col voto di obbedienza il religioso si obbliga ad obbedire al precetto del legittimo Superiore in tutto ciò che riguarda direttamente od indirettamente la vita della Società, cioè l’osservanza dei voti e delle presenti Costituzioni.
Art. 105. Tuttavia un membro trasgredisce il voto di obbedienza solo quando non osserva quello che il legittimo Superiore comanda espressamente, in virtù di santa obbedienza.
Art. 106. Raramente, con cautela e con prudenza, i Superiori comandino in virtù di santa obbedienza, e mai senza una grave causa, quando cioè sembri lo richieda il bene comune o un bene privato di grande importanza. Conviene inoltre che il precetto sia dato per iscritto o almeno davanti a due testimoni. I Superiori locali si astengano dall’imporre tali comandi, eccetto che intervenga una gravissima ed urgente causa, facendone consapevole al più presto il Superiore maggiore.
Art. 107. Con la virtù dell’obbedienza, il religioso procura non solo di osservare fedelmente le Costituzioni e le disposizioni dei Superiori nel modo più
perfetto, ma anche di sottomettere con tutta docilità il proprio giudizio e la propria volontà.
Art. 108. Non soltanto si deve obbedienza ai Superiori, ma anche a tutti i confratelli preposti a qualche ufficio nella Società o comunità, secondo l’autorità che loro compete in forza delle Costituzioni o per mandato legittimo dei Superiori.