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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
IL DIVINO MAESTRO VIA VERITÀ E VITA
Art. 123. Tutto ciò che il religioso acquista per propria industria o in vista della Società, lo acquista per la Società stessa. Perciò le elemosine delle Messe, le offerte per l’apostolato, le pensioni, lo stipendio per opere prestate, i doni ricevuti in vista della comunità e altre cose del genere, tutto si deve consegnare fedelmente all’economo come beni acquistati per la stessa Società.
Art. 124. Tutto ciò che si acquista dai membri, a norma dell’art. 123, venga unito ai beni della Società e tutto il denaro ed ogni titolo venga deposto nella cassa comune.
Art. 125. I membri nulla possono ricevere in proprio uso, e nulla possono dare senza la licenza del Superiore.
Art. 126. Nella Società tutte le cose saranno comuni, anche ciò che riguarda il vitto, il vestiario e le suppellettili; tutto però sotto il prudente governo dei
Superiori a cui spetta provvedere con paterna carità ciò che è necessario a ciascuno.
Art. 127. Non è proibito ai religiosi porre quegli atti di proprietà che sono prescritti dalle leggi civili e includono alienazione, purché vi sia la licenza del Superiore Maggiore o, se il caso è urgente, del Superiore locale.