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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Prefetto e insegnanti

     Nelle singole Case ove si trova uno studentato è necessario l’ufficio di Prefetto degli studi. Egli aiuta, supplisce e rappresenta il Superiore in quanto a regolare gli studi. Egli regola la disciplina scolastica e assicura che tutto l’insegnamento sia ordinato nello spirito delle Costituzioni.

     Il Prefetto degli Studi prepara il Calendario Scolastico, sotto la direzione del Superiore locale; inoltre cura:

     a) che l’anno scolastico sia inaugurato e chiuso nel giorno stabilito;

     b) che i voti scolastici vengano pubblicati;

     c) che gli esami procedano con ordine, serietà e giustizia;

     d) ugualmente visiti le scuole, interroghi gli alunni, e cerchi di destare serio impegno negli insegnanti e maestri.

     Per gli insegnanti nelle discipline filosofiche e teologiche si ricordi quanto è desiderato dalla Santa Sede, cioè che siano muniti di laurea o di licenza nelle facoltà rispettive.

     Nelle Case sedi di studi siano eletti i Consiglieri in aiuto al Superiore ed al Prefetto degli Studi, allo scopo di promuovere la formazione religiosa, intellettuale e apostolica.


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     «Aquinate duce et magistro, theologia methodo positiva simul et scholastica tradatur, ita nempe ut, prælucente authentico Ecclesiæ Magisterio, Divinæ Revelationis fontes, accuratissime congruisque subsidiis adhibitis, perscrutentur indeque hausti veritatis thesauri clare exponantur et efficaciter vindicentur. Cum enim Revelationis depositum soli Ecclesiæ Magisterio authentice interpretandum commissum sit, non ratione mere humana et privato iudicio, sed iuxta sensum et ad mentem ipsius Ecclesiæ fidelissime explicandum est. Sciant igitur christianæ theologiæ magistri se non proprio iure ac nomine, sed nonnisi supremi Magisterii nomine et auctoritate ac proinde sub eius vigilantia et moderatione, a quo canonicum veluti munus acceperunt, suo ministerio fungi. Probe meminisse debent sibi factam non esse potestatem docendi ut sua opinionum placita cum alumnis disciplinæ suæ communicent, sed ut iis doctrinas Ecclesiæ probatissimas impertiant» (Ratio studiorum, art. 97).4




4 Il presente articolo 97 della Ratio studiorum riporta praticamente alla lettera un numero (32) della Costituzione apostolica Sedes Sapientiæ emanata da Pio XII il 31 maggio 1956 (AAS 48, 1956, 354-365): «Sotto la guida e alla scuola dell’Aquinate, la teologia s’insegni col metodo positivo e insieme scolastico, cosicché, alla luce del Magistero autentico della Chiesa, siano esaminati con gran cura e con adeguati sussidi le fonti della Rivelazione Divina, e i tesori della verità qui attinti siano esposti in modo chiaro e difesi validamente. Siccome il deposito della Rivelazione è affidato all’interpretazione autentica del solo Magistero Ecclesiastico, si deve spiegare con la massima fedeltà secondo il senso e la mente della Chiesa stessa, non con la ragione puramente umana e con giudizio privato. Sappiano pertanto i maestri della filosofia cristiana e della teologia che essi compiono il loro ufficio non a titolo e a nome proprio, ma solo a nome e con l’autorità, e quindi sotto la vigilanza e la guida, del supremo Magistero, dal quale ricevettero come un incarico canonico; per questo, devono tener ben presente che non è concessa loro facoltà di insegnare perché comunichino ai loro alunni i propri pareri opinabili, ma per impartire loro le dottrine sicurissime della Chiesa».




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