Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione I
EDIZIONI: PRIMA LA BIBBIA
Le fonti a cui attinge la Chiesa
Nella gerarchia delle edizioni, secondo le Costituzioni, tiene il primo posto la dottrina della Chiesa, come si trova negli Atti della Santa Sede, nei catechismi, nei libri di teologia approvati e nei libri liturgici.
Nella ricerca delle fonti a cui attinge la Chiesa sta in primo luogo la Sacra Scrittura; in secondo luogo la Tradizione Ecclesiastica (Art. 229).
Come sempre la Chiesa fa appello alla Divina Rivelazione, contenuta nei Libri Sacri dei due Testamenti, ed all’insegnamento tradizionale.
* * *
Art. 147. I sacerdoti vivano in modo da poter celebrare degnamente ogni giorno il santo sacrificio della Messa. Tra gli altri membri i Superiori promuovano la comunione frequente, anzi quotidiana, del Corpo santissimo di Cristo; e sia libero l’accesso alla sacra mensa per tutti coloro che hanno le dovute disposizioni.
I Superiori dicano chiaramente ai sudditi di essere contenti, in genere, della loro frequenza alla sacra mensa, ma di non aver nulla da rimproverare a quelli che non vi si accostano; anzi di rilevare in essi un segno di libertà e di timorata e delicata coscienza.
Art. 148. Se, dopo l’ultima confessione sacramentale, il religioso fosse stato di grave scandalo alla comunità o avesse commesso una colpa grave ed esterna, finché non s’accosta nuovamente al sacramento della penitenza, il Superiore può proibirgli di ricevere la santa comunione.
Art. 149. I sacerdoti non tralascino di prepararsi alla celebrazione del Sacrificio eucaristico con la recita di devote preghiere. Terminato di celebrare, facciano il ringraziamento a Dio per un così grande beneficio.
Art. 150. I sacerdoti devono applicare la santa Messa secondo l’intenzione del proprio Superiore, il quale ha anche la facoltà di permettere che essi, almeno una volta al mese, possano applicare il sacrificio della Messa per se stessi o per i propri congiunti senza riceverne l’offerta. Se poi si trovassero in un’altra casa della Società, allora debbono applicare la Messa secondo l’intenzione del Superiore di questa casa, a meno che vi si trovino per motivo di lavoro fatto a beneficio della medesima casa.
Art. 151. Sia concesso a tutti i membri un conveniente spazio di tempo sia per la preparazione alla Messa e alla Comunione, che per il ringraziamento.