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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione VII
INTEGRAZIONE
TRA GLI ISTITUTI
DELLA FAMIGLIA PAOLINA
Si legge nel Genesi (3,14ss): «Il Signore dice al serpente: Io porrò inimicizia tra te e la Donna, fra la tua progenie e la progenie di Lei; Ella ti schiaccerà il capo e tu la insidierai al calcagno...». Ad Adamo disse: «Perché hai dato ascolto alla voce della donna ed hai mangiato il frutto vietato, la terra è maledetta per causa tua...».
Più avanti, al versetto 20, è scritto: «Adamo allora pose a sua moglie il nome di Eva, essendo essa la madre dei viventi. E il Signore Dio fece ad Adamo ed alla sua moglie tuniche di pelle e li vestì...».
Così Iddio annunzia il Redentore e la Corredentrice.
In Isaia [7,14] il concetto è ripetuto e chiarito: «Il Signore stesso vi darà un segno: ecco la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele». Isaia (9,5): «Ecco, ci è nato un pargolo, ci fu largito un figlio: ha sopra i suoi omeri il principato; ed ecco il suo nome: l’Ammirabile, il Consigliere, Dio, il Forte, il Padre del secolo futuro, il Principe della pace».
* * *
Art. 185. Nelle case degli studi i Superiori collochino soltanto religiosi che siano di esempio nell’osservanza religiosa, e si pratichi in esse la perfetta vita comune; in caso contrario gli studenti non possono essere promossi agli Ordini.
Art. 186. Riguardo agli altri membri che devono dimorare nelle case degli studi, si osservi quanto l’art. 40 stabilisce per il noviziato.
Art. 187. Durante tutto il periodo degli studi i religiosi siano affidati alla speciale cura di un Prefetto o Maestro di spirito che formi il loro animo alla vita religiosa con opportuni avvertimenti, istruzioni ed esortazioni. Il Prefetto o Maestro di spirito deve possedere quelle qualità che sono richieste per il Maestro dei novizi a norma degli art. 43 e 46. Un Prefetto o Maestro sia preposto anche ai giovani aspiranti perché abbia cura speciale della loro formazione.
Art. 188. Nelle case degli studi vi sia anche un consiglio formato di sacerdoti che esercitano l’ufficio di Maestro, a norma dell’art. 187, o l’ufficio di insegnanti. Da questo consiglio il Superiore prenda luce ed aiuto per la formazione dei giovani e dei Chierici, e specialmente quando si tratta di promuovere gli alunni agli Ordini, oppure di ammetterli al noviziato o alla professione.
Art. 189. Se il Maestro di spirito è anche confessore, non può dare il voto per l’ammissione alla professione o agli Ordini sacri.
Art. 190. Si usi la massima cura nello scegliere i Maestri, che devono eccellere non solo per scienza vera e facilità nel comunicarla agli scolari, ma anche per un’insigne osservanza religiosa e pietà sacerdotale; sappiano inoltre compiere l’ufficio loro assegnato con grande zelo e diligenza in tutte le sue parti.
Art. 191. Per quel che riguarda l’assegnamento dei confessori per i giovani, si osservino le prescrizioni date per il noviziato.