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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Paterna assistenza

     Gli Istituti femminili godono di una paterna assistenza per parte del Superiore Generale della Pia Società San Paolo.

     Il Rescritto risulta dagli articoli 351-352 delle Costituzioni:

     Art. 351. Salvo il can. 500, § 3, il Superiore generale della Pia Società San Paolo abbia una cura paterna, del tutto personale, delle Suore “Pia Società Figlie di San Paolo”, “Pie Discepole del Divin Maestro” e “Suore di Gesù Buon Pastore”, le quali per origine, spirito e fini costituiscono come una sola famiglia con essa, allo scopo di aiutarle paternamente nella preparazione morale e dottrinale all’apostolato, nel conservare il loro


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spirito religioso e nel conseguire il loro fine speciale; allo scopo di difendere fermamente la solida compagine e l’unità di spirito e di disciplina di ciascuna Congregazione, e così poter promuovere efficacemente l’incremento di ognuna di esse.

     Art. 352. Affinché possa adempiere tale dovere, il Superiore generale può prudentemente usare questi e altri simili mezzi:

a) Vigila paternamente affinché alle Suore sia impartita una retta, solida e completa formazione e cioè: umana, religiosa, intellettuale ed apostolica a norma delle Costituzioni di ciascuna Congregazione.

b) Restando salde tutte quelle cose che riguardano le visite canoniche interne e esterne a norma del Codice e delle Costituzioni, può visitare paternamente le case delle Suore affinché, se vi trova qualcosa non conforme al proprio spirito religioso e alle Costituzioni, lo comunichi alla Superiora generale. Questa cercherà di provvedere in Domino a norma delle Costituzioni.

c) Restando fermi i diritti dell’Ordinario del luogo e della Superiora generale a norma dei sacri canoni e delle Costituzioni, può assistere al Capitolo generale, specialmente quando, finite le elezioni, si tratta degli altri affari.

d) Assiste, in modo speciale e per motivi peculiari, le Figlie di S. Paolo nell’adempimento dell’ufficio della redazione e nella preparazione di esse a tale compito.

e) Nomina i sacerdoti della Pia Società San Paolo per la previa censura circa la dottrina dei libri editi


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dalle Figlie di San Paolo, secondo le loro Costituzioni, restando sempre fermo il diritto dell’Ordinario del luogo, a norma del Codice, prima che le edizioni diventino di diritto pubblico.

f) Siccome dall’azione concorde della Pia Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo viene certamente fomentato l’ottimo e stabile regolamento dell’apostolato delle edizioni e ne viene grandemente aumentata l’efficacia per il bene delle anime, il Superiore generale vigila e si adopera affinché l’apostolato delle edizioni nella redazione, nella tecnica e nella divulgazione venga promosso e coordinato di comune accordo a norma delle Costituzioni di tutte e due le Congregazioni.




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