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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Paterna assistenza
Gli Istituti femminili godono di una paterna assistenza per parte del Superiore Generale della Pia Società San Paolo.
Il Rescritto risulta dagli articoli 351-352 delle Costituzioni:
Art. 351. Salvo il can. 500, § 3, il Superiore generale della Pia Società San Paolo abbia una cura paterna, del tutto personale, delle Suore “Pia Società Figlie di San Paolo”, “Pie Discepole del Divin Maestro” e “Suore di Gesù Buon Pastore”, le quali per origine, spirito e fini costituiscono come una sola famiglia con essa, allo scopo di aiutarle paternamente nella preparazione morale e dottrinale all’apostolato, nel conservare il loro
spirito religioso e nel conseguire il loro fine speciale; allo scopo di difendere fermamente la solida compagine e l’unità di spirito e di disciplina di ciascuna Congregazione, e così poter promuovere efficacemente l’incremento di ognuna di esse.
Art. 352. Affinché possa adempiere tale dovere, il Superiore generale può prudentemente usare questi e altri simili mezzi:
a) Vigila paternamente affinché alle Suore sia impartita una retta, solida e completa formazione e cioè: umana, religiosa, intellettuale ed apostolica a norma delle Costituzioni di ciascuna Congregazione.
b) Restando salde tutte quelle cose che riguardano le visite canoniche interne e esterne a norma del Codice e delle Costituzioni, può visitare paternamente le case delle Suore affinché, se vi trova qualcosa non conforme al proprio spirito religioso e alle Costituzioni, lo comunichi alla Superiora generale. Questa cercherà di provvedere in Domino a norma delle Costituzioni.
c) Restando fermi i diritti dell’Ordinario del luogo e della Superiora generale a norma dei sacri canoni e delle Costituzioni, può assistere al Capitolo generale, specialmente quando, finite le elezioni, si tratta degli altri affari.
d) Assiste, in modo speciale e per motivi peculiari, le Figlie di S. Paolo nell’adempimento dell’ufficio della redazione e nella preparazione di esse a tale compito.
e) Nomina i sacerdoti della Pia Società San Paolo per la previa censura circa la dottrina dei libri editi
dalle Figlie di San Paolo, secondo le loro Costituzioni, restando sempre fermo il diritto dell’Ordinario del luogo, a norma del Codice, prima che le edizioni diventino di diritto pubblico.
f) Siccome dall’azione concorde della Pia Società San Paolo e delle Figlie di San Paolo viene certamente fomentato l’ottimo e stabile regolamento dell’apostolato delle edizioni e ne viene grandemente aumentata l’efficacia per il bene delle anime, il Superiore generale vigila e si adopera affinché l’apostolato delle edizioni nella redazione, nella tecnica e nella divulgazione venga promosso e coordinato di comune accordo a norma delle Costituzioni di tutte e due le Congregazioni.