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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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I. Il Vicario generale

     Il Vicario Generale è il primo tra i Consiglieri. La sua azione schematicamente risulta dai tre articoli: 348, 349, 350 delle Costituzioni:

     Art. 348. Morto, impedito, oppure assente il Superiore generale, lo supplirà il primo dei Consiglieri il quale, per diritto, è nella Società Vicario generale.

     Art. 349. Il Vicario generale, da solo o con il Consiglio, secondo che lo richiede la cosa di cui si tratta, decida soltanto le cose che sono di ordinaria amministrazione, oppure che non si possono differire, e per quanto è possibile, secondo la mente del Superiore generale.

     Art. 350. Appena il Superiore generale è ritornato, il Vicario è tenuto a dargli il resoconto di tutto ciò che ha fatto da solo o con il Consiglio, durante la sua assenza


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od impedimento. Il Vicario può anche consultare per lettera il Superiore generale assente: ed allora, tutto quello che sarà stabilito dal Superiore non potrà essere irritato dal Vicario generale.

     Oltre quanto è giuridico: il Vicario Generale ha un’azione di consiglio, di intima collaborazione, di correzione, per prevenire, suggerire e compiere quegli incarichi che il Superiore non può compiere, o che gli sono affidati, e della cura della sua salute.

     Sarà perciò in quotidiano contatto; rappresenterà la comunità innanzi al Superiore Generale; il Superiore innanzi la comunità: per una sempre maggior unità di spirito e di azione.




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