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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
IV. L’Economo generale
L’ufficio dell’Economo, tanto nella Casa Generalizia, quanto nelle Case provinciali e locali della Pia Società
San Paolo, riveste una responsabilità ed una delicatezza superiore a quella richiesta in altre Congregazioni.
Si richiedono perciò: maturità, prudenza, capacità, larghezza di vedute, docilità verso i rispettivi superiori.
Si tratta della natura del nostro Istituto che, quanto a produzione, ha le incombenze di un’industria (di stampa, cinema, radio, televisione, ecc.); ed insieme le incombenze di propaganda, delle entrate e realizzazioni come ha un Editore comune.
Perciò: a) produrre; b) diffondere; c) conservare; d) provvedere; e) seguire la beneficenza, ecc. costituiscono un tutto e vario complesso di attività.
Art. 374. All’Economo generale è affidata la cura dei beni temporali della casa generalizia e della Società come tale, sotto la dipendenza del Superiore generale e del suo Consiglio a norma delle Costituzioni, salvo pure l’ufficio degli altri economi.
Art. 376. Per una conveniente amministrazione dei beni della Società, l’Economo generale deve curare:
1. Che vi sia un inventario di tutti i beni mobili ed immobili dell’intera Società.
2. Che questo inventario ogni anno sia rinnovato, ossia venga aggiornato con fedeltà ed esattezza secondo gli eventuali cambiamenti.
3. Che il denaro, i titoli, le cambiali, gli oggetti preziosi, siano conservati con diligenza nella cassa della casa generalizia.
4. Che vi sia un registro in cui siano esattamente e distintamente elencate le obbligazioni assunte dalla Società.
5. Che i Superiori provinciali e regionali, nei tempi stabiliti, rendano fedelmente conto dello stato economico delle spese e delle entrate, inoltre che le singole province e regioni paghino diligentemente il sussidio o contribuzioni stabilite per le comuni necessità.
Art. 379. Egli deve anche vigilare sopra tutti i beni della Società affinché nulla deperisca o subisca danno; e tutti gli interessati ne facciano soltanto un uso pio e religioso.
Art. 387. Ogni sei mesi e al termine del suo ufficio, l’Economo generale deve rendere conto di tutta la sua amministrazione al Superiore generale ed al Consiglio, presentando anche i registri da lui compilati. Il Superiore generale e i Consiglieri esaminano accuratamente i registri; e, dopo aver visto anche ciò che è contenuto nella cassa, se li trovano esatti, li approvano firmandoli. Tutto questo, nei suoi particolari, sia riportato dal Segretario generale nel registro delle deliberazioni.
Art. 388. Ogni volta che nel Consiglio generalizio si tratta di cose temporali e di somme di una certa importanza, è conveniente che si chiami l’Economo generale ad esporre il suo parere, che si dovrà anche riferire nel verbale del Consiglio. La decisione poi è riservata al Superiore generale col suo Consiglio.
In ogni nazione è necessario conoscere le leggi civili in materia di amministrazione; tutelare, in quanto possibile, i beni e diritti dell’Istituto; utilizzare le facilitazioni e disposizioni favorevoli.