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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Il Superiore generale

     Nel nostro Istituto il Superiore Generale viene chiamato Primo Maestro, per ricordare a lui stesso ed ai membri che rappresenta Gesù Maestro; e che in rappresentanza ed in dipendenza da Lui deve essere per


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tutti Via, Verità e Vita; guidare, dare buon esempio, istruire, santificare.

     L’ufficio non è ad onore; ma come onere, e ben grave. Egli non è per sé, ma per utilità della Società e dei membri.

     Il Superiore massimo dei religiosi è il Romano Pontefice, secondo l’articolo 280 delle Costituzioni: «Tutti i membri della Pia Società San Paolo sono soggetti al Romano Pontefice, come a Supremo Superiore, e a Lui sono tenuti ad obbedire anche in forza del voto di obbedienza».

     I membri sono pure soggetti agli Ordinari, in quanto è prescritto dal Diritto Canonico.

     Nell’interno dell’Istituto la prima autorità è esercitata dal Primo Maestro, in modo ordinario; e dal Capitolo Generale, in modo straordinario, secondo le Costituzioni.

     L’articolo 286 dice quali sono gli altri superiori ed i rispettivi poteri: «Gli altri Superiori che, sotto la dipendenza del governo generale, godono di potestà ordinaria determinata dalle Costituzioni, sono: il Superiore [provinciale] che, col suo consiglio, governa una provincia; il Superiore locale che governa una casa. I Superiori regionali governano una regione, ma soltanto con potestà delegata».

     In generale l’articolo 287 ne esprime i doveri e poteri: «I Superiori, in forza dell’ufficio loro affidato, e ciascuno secondo la propria competenza, possono dare


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norme e precetti per l’osservanza religiosa e per conseguire il fine della Società a norma delle presenti Costituzioni; possono anche rimproverare i trasgressori e punirli con giuste pene. Ricordino tuttavia che essi sono maestri e padri, e devono governare i loro sudditi non da padroni, ma amandoli come figli e fratelli, e dirigendoli ed aiutandoli nel compiere le opere della Società».

     Il Primo Maestro è coadiuvato dai quattro membri del Consiglio Generalizio; cui prendono parte due Consiglieri Discepoli a norma dell’articolo 284. «Il Superiore Generale col consenso del suo Consiglio delega due membri discepoli di voti perpetui a prestare la propria opera o cooperazione al medesimo Superiore e al suo Consiglio come Consiglieri aggiunti in quelle cose che riguardano l’economia e l’apostolato nel loro aspetto tecnico e divulgativo. Essi debbono dimorare nella casa generalizia o in altra non molto distante e intervenire in quelle sessioni del Consiglio nelle quali si tratta dell’economia e dell’apostolato sotto l’aspetto tecnico e divulgativo e dire il loro parere con voto consultivo assieme agli altri consiglieri».




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