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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Il Vicario e i Consiglieri generali

     Il Vicario Generale darà particolare aiuto al Superiore Generale.

     È di somma importanza un pieno ed intimo accordo: che esista e che anche appaia nell’Istituto. Nei frequenti contatti le intese facilmente si stabiliscono e consolidano.


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     Per il governo dell’Istituto riveste una sostanziale importanza il Consiglio Generalizio.

     I Consiglieri sono eletti nel Capitolo.

     Le qualità richieste, l’ufficio che compiono, i poteri che possiedono sono descritti nel libro delle Costituzioni:

     Art. 353. All’ufficio di Consiglieri che, a norma dell’articolo 283, formano il Consiglio del Superiore generale, siano assunti Sacerdoti non solo insigni per virtù, pietà, scienza e osservanza religiosa, ma, per quanto è possibile, anche forniti di quelle speciali doti che si richiedono per gli incarichi particolari che potrebbero essere loro affidati.

     Art. 356. I Consiglieri devono aiutare con ogni sforzo e zelo il Superiore generale nel governo della Società, specialmente nel Consiglio, di cui il Superiore generale deve o può chiedere il voto. Secondo l’opportunità, il Superiore generale potrà incaricare tra i Consiglieri chi nella Società deve avere particolarmente cura della vita religiosa, o degli studi, o dell’apostolato. È necessario pertanto che acquistino una conoscenza più completa e più sicura degli uffici che possono essere loro affidati, in modo che siano in grado di riferire sui medesimi con maggiore competenza, preparare con più efficacia la via alle deliberazioni del Consiglio generalizio, e infine curare che venga messo in esecuzione ciò che fu stabilito.

     Art. 357. Tutte le volte che il Superiore generale per


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agire ha bisogno del consenso del suo Consiglio a norma dell’art. 347, o almeno è tenuto ad udirlo, deve convocare i Consiglieri e sottoporre loro le questioni da risolvere. Se si richiede il consenso, il Superiore contro il voto dei Consiglieri agisce invalidamente; se si richiede solo il parere, per agire validamente, basta che il Superiore ascolti i Consiglieri; sebbene poi non abbia obbligo di aderire al loro parere, anche se concorde, tuttavia si attenga il più possibile ai voti concordi dei Consiglieri, e non se ne allontani senza una ragione più forte, da valutarsi a suo giudizio.

     Art. 359. Le nomine devono sempre essere fatte nel Consiglio pieno. Se qualche volta uno dei Consiglieri fosse impedito e la cosa non si potesse differire, si chiami al suo posto nel Consiglio il Superiore della casa o uno dei membri professi di voti perpetui.

     Art. 362. I Consiglieri, con grande riverenza e prudenza, portino luce e zelo sia nelle adunanze del Consiglio, sia nelle altre relazioni con il Superiore generale; stiano alle cose decise e mantengano rigoroso segreto, affinché risplenda un’unità perfetta davanti a Dio e alla Società.




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