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Giacomo Alberione, SSP
Ut Perfectus sit Homo Dei

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Il Consiglio generale

In quali casi è necessario il consenso dei Consiglieri perché il Superiore Generale possa operare?

     Art. 347. Il Superiore generale ha bisogno del consenso del suo Consiglio:

1. Per designare il luogo del prossimo Capitolo generale e stabilire il giorno in cui deve cominciare.

2. Per indire e convocare, previo il beneplacito apostolico, il Capitolo generale fuori dei tempi stabiliti dalle Costituzioni.

3. Nel caso che qualcuno dei Consiglieri, o il Procuratore, o il Segretario o l’Economo generale cessasse


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dal suo ufficio, per nominare al loro posto un altro, che rimarrà in carica fin al seguente Capitolo generale.

4. Per deputare un visitatore generale.

5. Per trasferire, avuto prima il beneplacito apostolico, la sede del Consiglio generale in un’altra casa.

6. Per erigere o sopprimere una casa religiosa, previa la licenza scritta dell’Ordinario del luogo; anzi, se la casa si deve erigere in luoghi soggetti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide, previo il consenso della medesima Sacra Congregazione.

7. Per erigere una casa di noviziato, o per trasferire il noviziato in un’altra casa, con il permesso della Santa Sede.

8. Per designare le case di studio, sia per la formazione dei chierici che per l’istruzione dei discepoli.

9. Per nominare i Superiori provinciali; similmente il Maestro dei novizi e il suo socio; il Maestro sia dei chierici che dei discepoli; i professori di filosofia e teologia e gli esaminatori per i confessori o per i neo sacerdoti, e i due membri discepoli di cui all’art. 284.

10. Per destinare sodali all’ufficio di censori delle opere da pubblicare.

11. Per ammettere i candidati al noviziato, se hanno qualche impedimento, come è stabilito negli articoli 18-22.

12. Per ammettere i novizi alla prima professione religiosa temporanea.

13. Per ammettere i sodali ai singoli Ordini sacri.

14. Per dimettere i professi di voti temporanei, a


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norma dell’art. 92, e i professi di voti perpetui, a norma dell’art. 96 e seguenti.

15. Per rimuovere, per una grave causa, un membro dall’ufficio prima della scadenza del tempo.

16. Per redigere statuti particolari per certe persone o per una casa, esigendolo una causa ragionevole.

17. Per approvare il metodo degli studi nelle scuole della Società.

18. Per approvare il resoconto dell’amministrazione dell’Economo generale.

19. Per concedere la licenza di fare spese straordinarie ed alienazioni, di contrarre debiti, assumere obbligazioni e, in genere, stipulare contratti; così per definire quanto le singole province e regioni devono conferire all’erario generale per le comuni necessità, secondo le norme emanate dal Capitolo generale, oltre le prescrizioni dei sacri canoni.

20. Per investire denaro o approvare il cambiamento di tale investimento.

21. Per approvare l’amministrazione o l’uso delle donazioni e dei legati, osservando quanto prescrive il can. 533, § 1, n. 3 e § 2 del Codice di Diritto Canonico.

22. Per iniziare od accettare qualche nuova opera, che tuttavia sia contenuta nel fine speciale della Società.

23. Per stabilire le condizioni con cui i membri possono prestare la loro opera, a norma dell’art. 243.

24. Per decidere se si debba ricorrere alla Santa Sede per ottenere la dispensa sui vari impedimenti canonici sia ad entrare in noviziato, che ad ammettere alla professione o a ricevere gli Ordini.


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25. Per erigere province, previa licenza della Santa Sede, e per costituire regioni.

26. Per deliberare su cose che sono sottoposte al consenso del Consiglio generale dai sacri canoni o dalle Costituzioni, o sono state definite di maggior importanza dallo stesso Capitolo.

     Perché tutto proceda regolarmente nelle adunanze di Consiglio si seguirà il disposto dell’art. 358:

     Art. 358. Ogni Consigliere, cominciando dall’ultimo, esprima umilmente il suo parere e le opportune osservazioni sulle questioni proposte nel Consiglio generale. Se si richiede il consenso, la questione è sottoposta a votazione segreta, e decisa a maggioranza assoluta dei voti; in caso di uguaglianza di voti, nel terzo scrutinio, può dirimerla il Superiore generale.




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