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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Costituzione della Provincia
Per il maggior progresso è tradizione nella Chiesa che a tempo opportuno un istituto venga diviso in Province.
Il tempo opportuno viene giudicato dalle circostanze di tempo, luogo e stato di cose. Queste vengono studiate dal Superiore Generale col suo Consiglio.
In tutto, però occorre la Santa Sede: per erigere, sopprimere, cambiare i confini di ogni provincia.
Art. 389. Quando in una regione la Società dà prova di costituzione solida e vitale quanto alle persone, alle opere di apostolato e allo stato economico, in modo che non solo sia sufficiente a se stessa, ma possa anche maggiormente propagarsi, il Superiore generale con il suo Consiglio può proporre alla Sede Apostolica che sia canonicamente eretta una provincia.
Art. 392. Erigere province, unire quelle già erette, cambiarne i confini o sopprimerle spetta esclusivamente alla Sede Apostolica. Però non si deve proporre l’erezione di una nuova provincia entro l’anno che immediatamente precede la celebrazione del Capitolo generale.
Ad evitare pericoli: occorre che nella regione vi sia una solida costituzione: per numero e qualità di persone, organizzazione degli studi, buon spirito ed apostolato,
stato economico tale che possa vivere: e che per tutto essa non solo basti a sé, ma sia anche in grado di propagarsi.
Il territorio di una provincia non può essere troppo ristretto; e sempre va tenuto conto dei bisogni dell’apostolato. Se in generale la provincia segue la nazione, tuttavia il territorio di una provincia non può necessariamente essere definito o limitato dai confini di essa.
Art. 390. Nello stabilire l’erezione delle province e i loro confini si tengano presenti le peculiari necessità dell’apostolato delle edizioni affinché tenuto conto dell’autonomia di ciascuna provincia il progresso e l’efficacia dell’apostolato non siano impediti dai confini troppo ristretti di una provincia.
Art. 391. Per la erezione di una provincia si richiede che vi siano almeno tre case; né, tenuto conto del prescritto dell’art. 390, di regola, si devono erigere più province nella stessa regione; tuttavia il territorio di una provincia non è necessariamente limitato dai confini di una regione, poiché una provincia può comprendere più regioni.
Per il personale di una provincia si segue l’articolo 394:
Art. 394. L’assegnamento stabile dei membri a qualche provincia, per tutti gli effetti, è fatto con legittima destinazione dal Superiore generale e cioè: quando il medesimo membro avrà emesso la professione perpetua se si tratta di discepoli; o avrà ricevuto il sacro Presbiterato se si tratta di chierici.