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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Il Capitolo provinciale
La provincia deve celebrare il proprio Capitolo provinciale secondo gli articoli 411, 412:
Art. 411. Ogni volta che si deve celebrare il Capitolo generale si celebra pure il Capitolo della provincia per l’elezione, cioè, dei delegati che, assieme al Superiore provinciale, devono rappresentarla al Capitolo generale. In questa occasione si trattano anche gli affari di maggiore importanza riguardanti la provincia che devono però avere l’approvazione del Capitolo generale.
Art. 412. È convocato dal Superiore provinciale in un tempo opportuno prima della celebrazione del Capitolo generale, per mezzo di lettere circolari firmate e dirette ai Superiori locali.
Ad esso intervengono i membri designati dalle Costituzioni nell’articolo 413:
Art. 413. I membri del Capitolo provinciale sono:
1. Il Superiore provinciale, i quattro consiglieri, l’economo, il segretario e i due membri discepoli di cui si parla nell’art. 401.
2. I Superiori delle case.
3. Due delegati, uno sacerdote e l’altro discepolo, per ogni casa maggiore, eletti a norma degli art. 414- 416.
4. Due delegati, uno sacerdote e l’altro discepolo, per ogni ceto di case minori, eletti secondo gli art. 417- 418.
Quanto alla celebrazione valgono gli art. 419, 422:
Art. 419. Il Capitolo provinciale è presieduto dallo stesso Superiore provinciale. Fatti i dovuti riferimenti, si devono osservare le norme stabilite negli art. 299, 300, 301, 304, 305, per il Capitolo generale.
Art. 422. Finita l’elezione e fatta la promulgazione dal Superiore provinciale in qualità di presidente, si redigono i documenti autentici che, sottoscritti dallo stesso presidente e dai due scrutatori, dovranno essere consegnati ai delegati sia principali che sostituti, dai quali risulti la loro legittima delegazione al Capitolo generale.