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Giacomo Alberione, SSP Ut Perfectus sit Homo Dei IntraText CT - Lettura del testo |
Istruzione X
MARIA DISCEPOLA E MAESTRA
Nota sulla Pia Unione Apostolato Tecniche Audiovisive
Una terza Pia Unione in particolare per le tecniche audiovisive a servizio del Vangelo e della Chiesa. Se ne può comprendere lo spirito, la natura e il fine dallo Statuto:
1. - La Pia Associazione «Apostolato delle tecniche audiovisive» è un ente religioso che ha lo scopo di divulgare la dottrina della Chiesa per mezzo delle tecniche audiovisive (cinema - televisione - radio - dischi), e in particolare di tradurre in pratica realtà gli insegnamenti e le esortazioni dei Sommi Pontefici espressi principalmente nelle Encicliche Vigilanti cura e Miranda Prorsus, nei Discorsi sul film ideale, negli Atti e Discorsi di S.S. Giovanni XXIII.
L’Associazione ha uno scopo eminentemente spirituale: comunicare Cristo Via, Verità e Vita alle anime, e portare alle anime che lavorano per questo scopo i tesori spirituali derivanti dall’azione apostolica associata.
2. - A tale scopo si propone:
a) di raggruppare tutte le persone che lavorano per questo apostolato;
b) di sostenere spiritualmente e moralmente tutte queste persone nel loro difficile compito;
c) di renderle scienti e partecipi di tutti i vantaggi spirituali che l’apostolato può arrecare;
d) di rendere più sicuro l’esito dell’apostolato stesso con l’unione delle preghiere, dello studio, delle attività e con la collaborazione e completamento reciproco.
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Art. 263. Come la troppa sollecitudine delle cose che appartengono al corpo è degna di biasimo, così la moderata e prudente cura delle forze del corpo e della salute, che è un prezioso dono di Dio, si raccomanda a tutti, affinché più diligentemente e lungamente ognuno possa attendere al servizio di Dio. Chi perciò avverte che qualche cosa nuoce notevolmente alla sua salute, lo dica schiettamente e umilmente al Superiore; e i Superiori siano particolarmente solleciti della salute dei sudditi.
Art. 270. Quando l’infermo si troverà in grave pericolo di vita, rinnovi la professione religiosa. Il Superiore provveda che il morente venga religiosamente aiutato con le preghiere prescritte dalla Santa Chiesa per i moribondi.
Art. 271. Appena morto un religioso, si avvisino tutti i membri della Società, affinché possano venire applicati, quanto prima, al medesimo i suffragi prescritti dalle Costituzioni.
Art. 272. La carità, con cui sono uniti i membri tra
loro, non si scioglie affatto con la morte, ma si cambia in meglio. Perciò i funerali e i sepolcri per i nostri defunti siano degni, ma secondo l’uso comune dei religiosi, e i defunti stessi siano alleviati con abbondanti suffragi. Da vivo però ciascuno provveda a se stesso, facendo penitenza delle colpe commesse, acquistando le sante indulgenze, affinché da morto non si esponga al pericolo di essere trattenuto troppo a lungo tra le pene del Purgatorio.