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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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457. A D. MATTEO MIGLIORI, PARROCO IN S. MARIA A VICO.

Gli dichiara il proprio sentimento sul bere vino ne' giorni di digiuno.                       

 

Viva Gesù, Maria e Giuseppe!

 

SANT'AGATA, 3 MARZO 1765.

 

Molto Illustre e molto Reverendo sig. ossmo.

 

Rispondo:1 Oggidì è comune la sentenza che il vino, anche preso a sedar la fame, non è contro il digiuno.

Solo può dubitarsi se sia contro il fine del digiuno, perloché sia almeno colpa veniale. Ma io inclino che neppure lo sia.


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In quanto però al predicare, basta che si dica che il bever vino non è peccato mortale contro l'obbligo del digiuno. Ma, predicando ciò, giova rimproverare con calore coloro che si ubbriacano alla taverna.

signore, destino ora per cappellano a S. Marco D. Giuseppe Pasta, il quale suppongo che già sia stato approvato da me per confessore; altrimenti bisogna che venga ad esaminarsi.

La benedico e resto

 

Di V. S. molto Illustre e molto Revda

Affmo per servirla

ALFONSO MARIA, vescovo di Sant'Agata.

 

Conforme ad un antica copia.




1 Il Santo, con questa, risponde alla lettera che il Migliore gli aveva scritta nei termini seguenti:

"Illmo e Rmo Sig. Sig. e Pne colmo.

Poiché vi sono due opinioni tra se contrarie, una che insegna trasgredirsi il precetto del digiuno col bere vino fuori di mensa ad sedandam famem,

l'altra che insegna tutto l'opposto: perciò li confessori a loro arbitrio, chi decide a favor della prima, chi a favore della seconda opinione, tanto fuori quanto dentro la confessione. Da tali opposte decisioni deriva l'inquietudine delle coscienze, e la poca stima de' confessori medesimi, che tra di loro nella pratica non accordono. Or io, desiderando di togliere queste confusioni e di quietare le coscienze, vengo riverentemente pregare V. Signoria Illma a farmi sapere:

Primieramente, se dopo quello che su questo punto ha insegnato V. S. Illma nella sua Morale, vi sia qualche dichiarazione della Santa Sede, che avesse già deciso, violarsi il precetto del digiuno col bere vino extra refectionem per fine di sedare la fame.

Per secondo, desidero sapere se, in caso che non vi è tale nuova dichiarazione, sia lecito espediente insegnarsi dall'altare una delle dette opinioni, cioè o dichiarare essere lecito bere il vino fuori la refezione per fine di estinguere la fame, o condannare positivamente come trasgressori del precetto coloro, che fuori tavola lo bevono per il detto fine di sedare la fame.

Per terzo desidero sapere se, supposto che sia lecito insegnare dall'altare non trasgredirsi il precetto del digiuno col bere vino extra mensam, sia pur anche lecito predicar dall'altare che, bevendosi il vino per tal fine, non si pecchi se non che venialmente contro il fine del precetto, o neppure venialmente per le ragioni che ne adduce V. S. Illma nella sua Morale.

La risposta, che su questi punti priego avere da V. S. Illma, si degnerà farla in questa medesima carta. La prego finalmente della Pastorale benedizione, e baciandole riverentemente la sacra veste, mi raffermo

Di V. S. Illma e Rma

 

S. Maria a Vico, 3 marzo 1765.

 

Umo obblmo e devmo servitore

Matteo Migliore.






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