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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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338. AI VICARI FORANEI DELLA DIOCESI.

Ordina che si osservi l'orario per la messa festiva del mezzo giorno, e che non si omettano due requisiti necessari nei certificati parrocchiali per il matrimonio.

 

SANT'AGATA, 7 NOVEMBRE 1762.

 

Molto RR. Signori come fratelli.

Con sommo rincrescimento dell'animo nostro sentiamo che in questa nostra cattedrale e nelle chiese madrici di nostra diocesi, non si attende ne' giorni festivi, siccome si conviene, a celebrarsi la messa meridionale per comodo del popolo, l'ora di mezzo giorno, ma che di ordinario si anticipa siffattamente


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che la maggior parte della gente, addetta precisamente alla campagna, resta priva di udire la divina messa. Intanto, non potendo noi tolerare un tal disordine, che porta con sé il detrimento di tante anime commesse alla nostra cura, ci siam determinati incaricare, siccome facciamo colla presente, a tutti a' quali si appartiene la celebrazione di detta messa meridionale, che osservino esattamente la dinotata ora, in guisa che debba il sacerdote uscire colla messa, talmente prossimo al mezzo giorno, che si ritrovi celebrando sull'altare, allorché viene indicato al popolo col suono della campana, e non altrimenti, sotto pena di due libbre di cera lavorata per ciaschedun contravveniente, applicabili per la visita del SSmo Sacramento ne' rispettivi luoghi, ed altre pene a nostro arbitrio: con ispiega benvero che, in quelle chiese madrici, nelle quali non vi è stabilimento relativamente alla persona che destinar devesi per la celebrazione della dinotata messa, debba questa celebrarsi per turnum, o altrimenti stabilirsi da' RR. arcipreti, o altri che presiedono come primi in esse chiese, giustaché sembrerà a loro più proprio; cosicché non si tralasci, per alcun motivo o causa, la detta celebrazione nella stabilita ora, sotto le medesime pene.

Di più, conoscendo, tra gli altri necessari requisiti per li matrimoni da contrarsi, che si ometta da' RR. arcipreti e parrochi quello della fede del Battesimo de' contraenti, da cui rilevar possasi non meno la di loro legittima età, requisita da' sacri canoni a poter contrarre, e che si trascuri parimente testificare esser essi istruiti ne' rudimenti della Fede; perciò ordiniamo a' detti RR. arcipreti e parrochi che, nella fede che dovranno formare delle denuncie, debbano testificare di essere costituiti i contraenti in età legittima, a tenor che appare al libro del Battesimo, ed istrutti ben anche ne' rudimenti della Fede, previo esame da essi fatto; e ciò sotto pena, anche a nostro arbitrio.

Indrizziamo la presente a' nostri vicari foranei de' rispettivi luoghi di questa nostra diocesi, acciò si faccia nota a tutti a' quali si appartiene, per la puntuale esecuzione di quanto


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viene in essa ordinato, e vaglia come se fosse a ciascheduno personalmente notificata, con ritornarla a noi colle dovute relate.

E restiamo implorandole dal cielo ogni bene spirituale.

Conforme alla edizione romana.

 




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