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S. Alfonso Maria de Liguori Lettere IntraText CT - Lettura del testo |
348. AI RMI CANONICI DELLA NOSTRA CATTEDRALE, RR. MANSIONARI E A TUTTI GLI ALTRI RR. CANONICI, MANSIONARI E CAPPELLANI DELLA NOSTRA DIOCESI. 1
NOTIFICAZIONE Iª.
Ricordiamo a tutti quello che ha dichiarato Benedetto XIV nel suo Breve al cardinal Delfino, patriarca di Aquileia nel 1748, addì 19 di gennaio, cioè, che affinché gli ecclesiastici,
addetti al coro, possano lucrare le distribuzioni quotidiane, non solo debbono intervenire al coro, ma debbono anche cantare o salmeggiare; e mancando in ciò, perdono così le distribuzioni, come i frutti delle prebende: le quali distribuzioni e frutti non possono esser loro donate da coloro che le hanno lucrate, se non dopo che saranno già pervenute in dominio de' medesimi.
2° Raccomandiamo a tutti i capitolari di proferir distintamente le parole dell'officio e far pausa all'asterisco, il quale a tal fine appunto è stato dalla Chiesa inserito ne' Salmi.
Similmente raccomandiamo loro il silenzio nel coro, ed a' puntatori che notino, con rigore e senza riguardo, tutti coloro che nel coro fanno colloqui. Così anche avvertiamo che niuno può uscire dal coro, se non per sentire le confessioni o celebrare le messe; a celebrar le quali non debbono uscire molti insieme, ma pochi la volta.
3° Tutte le elezioni e le altre cose gravi, così nella nostra cattedrale come nelle collegiate, non si decidano se non per voti segreti; intendendosi cose gravi, tutte le liti che si avessero ad imprendere e sostenere dal Capitolo, e tutti quei dubbi che toccano gli interessi particolari di ciascun capitolare, ancorché si trattasse di poca materia; di più tutte le cose che dichiarerà esser gravi il Rmo arcidiacono, o altri che nel Capitolo presiederà, o pure sempreché qualunque capitolare cercasse i voti segreti.
4° Nella nostra cattedrale, debbano assistere all'officio ed alle messe che si cantano nel giorno di tutti i Morti, e nei due giorni susseguenti in cui si fa l'officio per il vescovo e per i canonici defunti; altrimenti chi manca dovrà esser puntato.
5° Ricordiamo a tutti i capitolari il precetto del Concilio di Trento (Sess. 24 cap. 12 de Ref.) di non poter sostituire altri a recitare i divini offici; colla dichiarazione della S. C. del Concilio, presso Fagnano (in cap. Cum omnes de Constit. num. 28) che il vescovo, ciò non ostante, può concedere a' capitolari la facoltà di sostituirsi vicendevolmente tra di loro nel servizio del coro e della chiesa, purché tali sostituzioni non siano troppo frequenti.
Ha dichiarato poi la stessa S. C., con altro decreto, che ciò ha luogo solamente inter praesentes; il che s'intende, come ha spiegato con un'altra dichiarazione, quando il canonico che sostituisce sta in città, o ne' sobborghi della medesima, purché questi siano poco distanti, cioè per un solo mezzo miglio in circa; in modo che di là possa opportunamente il canonico andare a servire la chiesa.
Posto ciò, secondo la facoltà, dataci dalla S. C., concediamo a tutti i capitolari che possano, ma solo per una volta, o al più due volte la settimana, sostituire altri capitolari compagni a servire il coro o la chiesa; purché i sostituiti non sieno di servizio, e purché i canonici sostituenti stiano in quei giorni presenti nello stesso luogo, secondo il decreto della S. C., come sta dichiarato di sopra.
Conforme ad un'antica copia che si conserva nel nostro archivio generalizio.
Nondimeno il Santo, dopo maturo esame, dovette abbandonarne l'esecuzione, prevedendo gli ostacoli che avrebbe frapposto l'autorità civile colle sue ingerenze, sempre ipocrite e spesso tiranniche, negli affari ecclesiastici. Per ottenere tuttavia il frutto bramato, diè luogo alle presenti Notificazioni: " Quello che stabilir dovrei col Sinodo (come disse al Tannoia che ne fa fede nella sua Vita) lo farò con tanti editti. Così non istarò soggetto a qualche cervello torbido, che potrà inquietarmi ed impedirmi in Napoli il regio assenso".