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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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361. AL CLERO DELLA SUA DIOCESI

Vari capi di disciplina ecclesiastica, proposti sommariamente e comandati per ordine del S. Pastore.

 

[ANNO 1768.]

 

Che niuno ecclesiastico, fuori di casa, comparisca in piazza o in campagna senza l'abito chiericale con il collare.

Che niuno ecclesiastico entri in chiesa senza l'abito talare, sotto pena di sospensione rispetto alli ecclesiastici sacri, e che l'abito sia talare e con maniche.

Che niuno ecclesiastico giuochi o sia spettatore de' giuochi, o in casa o in piazza.

Che niuno ecclesiastico, dopo la prima ora di notte, esca di casa senza urgente necessità, e senza compagnia e senza lume.

Che niuno ecclesiastico, affatto, affatto si affacci, o per necessità o per interesse, alla curia laicale.

Che, comparendo il Sig. governatore, ciascuno ecclesiastico si alzi e si cavi la berretta e l'ossequi, com'è di obbligazione al di lui carattere ed alla civiltà ecclesiastica.


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Che niuno ecclesiastico si faccia sentire commettere contese, tanto meno in piazza ed in chiesa.

Che se qualche ecclesiastico sarà scoverto commettere debolezze, per altro canale che per il vicario foraneo, sarà castigato il vicario foraneo coll'ecclesiastico delinquente, e con severità e rigore per l'addietro non praticato; perché gli ecclesiastici conservano o distruggono la riputazione del vescovo e della patria; e la Maestà del re può volentieri essere informata delle minuzie.

Che non si attacchi amiciziacontese con li subalterni della Corte, siano mastrodatti, cancellieri, scrivani, bargelli e giurati; ma che usino civiltà nel vederli e trattarli, per evitare ogni incontro.

10° Che in ogni mercoldì si faccia la congregazione de' casi morali e de' riti, o siano ceremonie.

11° Che infallantemente, in ogni domenica, si faccia la dottrina cristiana, con precedere la processione colla croce per lo casale e per la terra, nel tenimento di ciascuna cura.

12° Che oltre all'obbligo de' curati ne' giorni feriali, ad ogni occorrenza de' figliani, gli altri confessori siano esposti in chiesa ne' giorni festivi.

13° Che le messe si celebrino con gravità e modestia; che li sacri arredi siano propri; che le chiese e altari si mantengano puliti, e che la celebrazione delle messe si faccia a tempo per dare il comodo.

14° Che non si vada a caccia a' luoghi proibiti, se vi sono.

15° Che non si faccia vedere l'ecclesiastico conversare con donne, sopra tutto sospette, o in casa o in campagna.

Chi trasgredirà questi ordini incontrerà l'indignazione di Monsignore, oltre li castighi.

Conforme ad un'antica copia.

 




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