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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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57.1 Alle autorità romane.

Memoriale. Gli avversari invocano a torto le bolle pontificie contro l'erezione di una casa della Congregazione a Nocera de' Pagani.

 

...,... 1744/1745.

 

Viva Giesù e Maria2

Breve Nota a favore della Casa eretta in Nocera da' Sacerdoti del SS.mo Salvatore3

Pretendono gli oppositori che ostino alla nuova erezzione le Bulle Ponteficie.

Quattro Bulle più principali si trovano su questa materia riferite per esteso da Monacelli nell'appendice al tomo I, ex pag. mihi4 4145.

La 1. a Bulla, ch'è di Clemente VIII, ordina non potersi eriggere conventi o case di Regolari, «nisi auditis aliorum conventuum prioribus et alijs interesse habentibus». Acciocché, causa cognita, possa concedersi dall'Ordinario la nuova fondazione, senza detrimento delle antiche. La 2. a Bulla poi, ch'è di Gregorio XV, confirma la detta Bulla di Clemente; anzi aggiunge che non si eriggano nuove case religiose, se non vi si possano sostentare 12 religiosi e si sentano i religiosi abitanti fra quattro miglia, acciò si eviti il loro pregiudizio. Ma all'incontro la facoltà all'Ordinario di conceder la nuova fondazione, semprecché [ETML-M:U=“[]”][g]li costi che possa questa farsi senza danno delle antecedenti e vi si possano mantenere 12 religiosi: «Vel alias --sono le parole della Bulla --Ordinarijs constiterit religiosos monasterij seu domus erigendae absque detrimento religiosorum in domibus antea erectis degentium ibi in numero duodecimo commode ali posse». E di più dichiarò appresso che in caso che nel luoco della fondazione non vi fussero altre case religiose, bastasse per concedersi la fondazione il consenso degli abitanti. Ma notisi, come nota Monacel. nell'annotazione a detta Bulla, loc. cit., n. 7, con Passerin.6, che questo consenso de' cittadini si richiede nel solo caso che in quel luoco non vi sieno altre case religiose, che possano opporsi. Serve ciò per quel che si dirà appresso, rispondendo alle opposizioni del paroco. La 3. a Bulla, di Urbano VIII, non fa altro che rivocare i privileggj, che vantavano i religiosi, di poter fondare non ostanti le Bulle. La 4. a et ultima Bulla è d'Innocenzo X, Instaurandae. Questa ordina che tutti i monasterj e case di qualunque istituto ecc., etiam Societatis Jesu, non possano eriggersi, se non coll'approvazione della Sede Apostolica.

Per ragione di dette Bulle si oppone che l'erezione di detta casa nominata sia stata nulla, perché si è fatta

senza l'assenso della S. Sede, II° senza il consenso o almeno senza sentire gli altri monasterj, III° senza il consenso del paroco ed altri interessati. --Si risponde ad uno per uno.

. In quanto all'assenso di Roma si risponde che la Bulla d'Innocenzo, proibendo di fondare case di qualunque istituto, congregazione ecc. senza l'assenso della S. Sede, intende certamente e parla degl'istituti approvati già dalla S. Sede, e non di quelli approvati solo dagli Ordinarj. Mentre la S. Sede si sa che non à per istituti quelli che da lei non sono approvati; e con ragione, perché le congregazioni seu istituti approvati solo da' vescovi non anno l'approvazione generale per tutta la Chiesa universale, ma solo per le loro diocesi. E così, generalmente parlando, non si possono dire in rigore istituti. E che Innocenzo intese di parlare solo delle congregazioni approvate da Roma, si vede chiaramente dall'istesse parole della Bulla, nella quale per si dice in principio che fu fatta «pro statu Regularium». Per si vede dalle pene imposte di privazione di voce, di soggezzione agli Ordinarj ecc. in caso di trasgressione. Onde Monacel., detto tomo I, Tit. VI, F. 18 [recte 19], pag. 227, n. 11, dopo aver riferito le dette Bulle, e specialmente questa d'Innocenzo X, soggiunge queste parole: «Neque sub lege dictarum constitutionum comprehenduntur congregationes praesbiterorum saecularium collegialiter viventium et sola authoritate Ordinarij fundatae», e apporta a tal proposito due decisioni della S. Congregazione, appresso Nicol., Flosc., verb. Conventus, n. 17. Il quale autore prima riferisce d'una decisione così: «Sub decretis super erectione novorum conventuum non comprehenduntur congregationes praesbiterorum saecularium communiter viventium erectae auctoritate ordinaria»; 1623, Capaccio, 13 Jan. E poi riferisce un'altra simile decisione della S. Congregazione del Concilio, 9 Aug. 1625, ex lib. 12 Decret. E l'istesso dice Passerin., già osservato, In Sext. Decr., c. 35, unic., De exces. Praelat., ex 32, apportando l'istessa decisione.

Per II°. In quanto all'altra opposizione del consenso o sentire gli altri religiosi vicini, è vero che la Bulla di detto Urbano VIII ordinò che si dovessero sentire, e la Bulla di Gregorio XV ciò confirmò, anzi aggiunse che fussero intesi tutti i religiosi abitanti fra quattro miglia. Ma Gregorio soggiunse poi che la fondazione nuova avesse potuto farsi, semprecché costasse all'Ordinario che senza danno de' conventi prima eretti potessero ivi vivere 12 religiosi, come dalle parole della Bulla riferite di sopra «Vel alias» ecc. E si noti qui di passaggio quel che avverte Bordon.8 appresso Rotario, Theol. Reg., 1. III, c. 5, p. 4, n. 8, che circa il poter vivere ivi 12 religiosi non s'intende che «ibi statim 12 habitent, sed sufficit quod, attenta opulentia loci, posse ibi sustentari in futurum 12 religiosos»9. E ciò si ricava dalle istesse parole della Bulla di Gregorio, la quale dice: «Sustentari valeant».

Ond'è che nel caso, che costi la nuova casa non apportar danno alle già erette, come ciò costa certamente nel nostro caso, mentre ivi i monasterj sono tutti commodi di rendite; e quelli che vivono mendicando, come i Francescani, sono lontani dalli Pagani, luoco della nostra casa; e più presto per mezzo delle nostre missioni anno avanzate le limosine10. Nel detto caso dunque molti dottori dicono che non solo non è necessario il loro consenso, ma non vi è obligo neppure citarli e farli intesi, come sostiene Passerin., loc. cit., tomo III, c. 35 ex n. 5711, con Nov.12, Cesped.13, Donat14, e apporta una decisione della Rota 742. E l'istesso sostiene Lezan., tomo II, p. 455, n. 615. E l'istesso tiene Peyrin., Appendix in fine, lit. Z, cap. 3, App. 5, n. 416, dove dice che non v'è obligo di citare l'altre religioni, quando la nuova ch'entra non vive d'elemosine e s'obliga a non mendicare, conforme a noi è regola il non mendicare. Pignatel. però nella Consult. 178 [recte 179], al tomo I, n. 51 [recte 50] tiene che regolarmente si debbano citare gli altri religiosi17.

Ma l'altra risposta a ciò più convincente è l'istessa addotta di sopra, ciò è che le proibizioni e leggi di dette Bulle tutte s'intendono fatte solamente per le religioni o istituti approvati dal Papa, e non per quelli approvati solo da' vescovi, secondo i dottori e le decisioni riferite di sopra.

vale il replicare che a riguardo anche delle congregazioni approvate dagli Ordinarj par che militi l'istesso fine, perché si risponde per ch'essendo la detta proibizione, espressata dalle Bulle, legge odiosa, non si deve estendere a' casi non espressi, ancor che sembri che ivi militi l'istesso fine, secondo la regola legale, come dice Passerin., loc. cit. Et egli prova nel num. 32, che la suddetta legge delle Bulle sia legge odiosa così per le pene, che impone, come per la libertà, che restringe. E di più deve dirsi odiosa per la facoltà che restringe a' vescovi, a cui dal Tridentino prima era concesso il fondare monasterj a loro arbitrio. Di più si risponde con quello che dice l'istesso Pignatel., detta Consult. 178 [recte 179], il quale, benché prima ci sembri contrario, nulladimeno nel num. 74 egli stesso, trattando il dubio, se nella detta proibizione vengano compresi li monasterj di monache, dice che . E la ragione che ivi adduce, è quella che favorisce anche a noi, perché in tutte le leggi dice che «standum est propriae significationi». Poiché «lex -seguita a dire-non obligat nisi eos, ad quos lex dirigitur». E soggiunge poi: «In diversis communitatibus habentibus diversa instituta est diversa exigentia. Et ideo lex debet dirigi specialiter ad illam communitatem, habita ratione boni illius. Et quando dirigitur ad unam, non censetur dirigi ad aliam, nisi specialiter nominetur». Sicché, secondo dice l'istesso Pignatel., non avendo le Bulle nominato le congregazioni de' preti approvate dagli Ordinarj espressamente, non si debbono intendere comprese. Mentre queste sono diverse et anno diverso istituto, com'è appunto la nostra congregazione, che à diversissimo istituto da tutte le religioni che sono in Nocera.

Si aggiunge a tutto ciò che per le congregazioni approvate da' vescovi e che non vivono di limosine, come la nostra, è diverso il fine di quello che fu nelle proibizioni delle Bulle. Regolarmente parlando, dice Passerin., dicto loco, n. 32: «Finis legislatoris est proprius illius casus ex illius circumstantijs». Il fine poi, dice l'autore, nel proibirsi le nuove case de' religiosi, e specialmente de' mendicanti, fu perché tali fondazioni erano più facili e più frequenti. Onde non s'intendono comprese le case de' preti approvate da' vescovi, che sono più rare; poiché queste non si eriggono che con rendite.

Ed in fatti anche i dottori che tengono potersi comprendere nella proibizione delle Bulle similmente le case delle congregazioni (benché non si legge che questi autori esprimano e intendano ancora le congregazioni approvate da' vescovi), come sono Nav.18 in sua decisione 106, Riccio, p. 4, dec. 222, n. 219, Cespedes, De exempt. Reg., de mon. aedif., c. 1, d. 3, n. 120, citati da Rotar., dicto loco, lib. 3, cap. 5, p. 4, n. 2 [recte 11]; pure questi dottori, dice Rotario21, parlano delle congregazioni che vivono di limosine, e vi escludono quelle che vivono di rendite, com'è la nostra, in cui viviamo colle rendite assegnateci da' fondatori e co' nostri patrimonj. E a tal proposito riferisce ivi Rotario una Decisione di Farinac.22 745, p. 2, dove fu ammessa la fondazione d'un nuovo collegio, non ostanti le opposizioni degli altri monasterj, appunto perché da questo colleggio non si vivea di limosine. Né ostò ivi l'opposizione che sarebbero mancate le Messe e le sepellizioni agli altri monasterj.

Di più deve considerarsi che le Bulle an[no] voluto mettere restrizione alle fondazioni delle case religiose per ragione de' tanti privilegj ed esenzioni, che queste godono, ed an[no] data la libertà a' vescovi di eriggere case di preti in tutto loro soggetti e dipendenti. Ed in confirma di ciò le decisioni contrarie addotte da Pignatel., loc. cit., n. 57, com'esso avverte, parlano tutte di edificazione di case di religiosi «cum suis privilegijs et immunitatibus», specialmente di poter celebrare avanti la Messa parocchiale. E ciò basti per l'opposizione che potrebbero farci i religiosi; giacché presentemente non compariscono i religiosi contro di noi, ma solo il paroco con alcuni particolari.

Per ultimo. Veniamo dunque all'opposizione che si fa dal paroco e da' preti, che an[no] data la supplica contro di noi. Dice il paroco che la prima Bulla riferita di Clemente VIII vuole che sieno intesi i conventi e tutti gl'interessati colle parole: «Auditis prioribus etc.. et alijs interesse habentibus». E par che lo favorisca Pignatel., loc. cit., Consult. 178 [recte 179], n. 56, dove dice che «parochi sunt legitimi contradictores».

Mentre, dice, la Bulla di Gregorio XV vuole che non si faccino nuove fondazioni con pregiudizio delle chiese interessate fra quattro miglia.

Per si risponde colla prima risposta generale che le Bulle parlano solo delle congregazioni approvate dalla Santa Sede, non di quelle che anno la sola approvazione de' vescovi. Per si risponde con quel che dice Rotario, loc. cit., p. IV, n. 5, che sotto il nome d'interessati s'intendono solamente li patroni e li parochi. Ma i parochi nel solo caso che si prenda una chiesa già edificata, perché allora, dice l'autore, quella chiesa «transit ad exemptos». Et anche nel detto caso di chiesa già edificata, pure se 'l paroco senza giusta ragione resiste, dice, che 'l vescovo, anche quello contradicente, può conceder la chiesa.

Ma la risposta più assorbente si è, che la pretenzione che à il paroco d'essere inteso, correva ne' termini della Bulla di Clemente VIII. Ma bisogna riflettere che la Bulla posteriore di Gregorio XV moderò in ciò la Bulla di Clemente, la quale richiedea il fare intesi tutti gl'interessati; mentre la Bulla di Gregorio all'incontro ammise la nuova fondazione, semprecché si fussero intesi (tantum) i religiosi, che ivi solamente nomina, abitanti fra quattro miglia, senza nominar altri interessati. O pure semprecché, come si è notato di sopra, costasse all'Ordinario potersi fare la nuova fondazione «sine detrimento religiosorum in domibus antea erectis degentium». Sicché, come può entrare il paroco ora a pretendere di volere essere inteso e che sia necessario il suo consenso, quando la Bulla di Gregorio dichiara che si eviti solo e si consideri il detrimento degli altri religiosi, e non d'altri interessati? E ciò a fine certamente di risecare tante liti che forse già s'erano vedute insorgere per parte di quelli che si chiamavano interessati in tali nuove fondazioni. A questa risposta non so che cosa mai possa replicarsi.

Oltrecché noi abbiamo documenti che 'l signor paroco già diede il consenso, sin dacché si benedisse la prima pietra sollennemente dal Rev.mo vicario di Nocera all'erezione della nostra cappella e casa23; assistendo ivi e con dire allora solamente che volea salvi i jus parocchiali, come apparisce dalla fede che n'à fatta il cancelliere e sta in nostra mano24.

Per l'istessa ragione tanto meno si richiedea nel nostro caso il consenso de' cittadini. E sebbene la Bulla di Gregorio nomina in un luoco questo consenso de' cittadini, nulladimeno si avverta, come si notò già al principio, che la Bulla richiede questo consenso de' cittadini, ma nel solo caso espresso, che nel luoco della fondazione non vi fussero state altre case religiose che avessero potuto opporsi. Ma noi siamo fuori di questo caso, perché in Nocera, e specialmente ai Pagani, già vi sono più case religiose.

Con tutto ciò però bisogna sapere che, opponendo i contrarj che non vi era il consenso de' cittadini, si unirono ultimamente tutte le sette Università25 di Nocera (poiché in Nocera ciascuna Università non è da sé distinta, ma tutte sette fanno un solo corpo) et ivi concorrendo per la maggior parte i cittadini delli Pagani26, luoco della nostra casa, che fa da nove mila anime, conclusero con pubblico generale parlamento che non solo con esso ci si dasse il contentamento, ma che ancora dalla città si difendesse la nostra manutenzione appresso tutti i tribunali, offerendosi ciascun cittadino per la contribuzione delle spese per la lite.

Si opponeva di più per parte del paroco che 'l vescovo non ci potea concedere la cappella pubblica, colla facoltà d'ivi predicare, senza il suo consenso, stante la diminuzione del concorso e delle limosine, che ne sarebbe avvenuta nella parocchia27.

Su ciò dice Passerin., loc. cit., n. 56, che non può ostare all'erezione della nuova chiesa o cappella eretta dal vescovo la diminuzione del concorso nella parocchia o in altra chiesa, e ne riferisce la decisione della Rota 847, n. 3. «Maxime -dice-si Religio sit operariorum», citando su ciò Frances28, che sostiene il medesimo. E l'istesso difende Butrio29 appresso Pignatel., loc. Cit., n. 54, con più decisioni della Rota.

Dice ancora Passerin., n. 49, che similmente non osta la diminuzione dell'elemosine nell'altre chiese; poiché dice che 'l detrimento evitando, considerato già dalle Bulle, riflette solamente il jus quesito, non già querendo, e lo porta deciso dalla Rota, decisione 32, n. 32 e 33, part. 9, recent. Onde conchiude Passerin., che non può ostare che le case religiose già erette per l'avvenire non abbino le limosine che prima riceveano, perché queste limosine sono arbitrarie e tutte in libertà de' benefattori. E l'istesso sostengono Tamb.30, Cesped. cum Alex.31 colla decisione 745, appresso Pignatel. n. 55.

E Monacelli, tomo I, Tit. VI, F. X, n. 8, assenta32 che quando il vescovo concede l'erezione della nuova cappella o chiesa, «reservatis juribus parochialibus, parochus non valeat se opponere, ut frequenter decisum habemus ab utraque Congregatione». E soggiunge che Riccio, Prax. for., che sembra tenere il contrario, si deve intendere che parli del caso in cui il vescovo dia la licenza «non reservatis juribus parochialibus». E riferisce di ciò sette decisioni conformi delle SS. Congregazioni de' Vescovi e del Concilio, e specialmente riferisce una Nucerina. E in fine dice: «Ex quibus resolutionibus liquet quod praejudicium proveniens ecclesijs parochialibus ex diminutione concursus et elemosinarum penitus contemnitur, et parochi semper succumbent, quoties hoc clypeo velint se opponere aedificationi novarum ecclesiarum». Né vale, soggiunge, l'opposizione del paroco che colla nuova chiesa s'impedisce l'assistenza de' figliani33 alla Messa parocchiale, stante che presentemente non possono obligarsi i figliani a sentir la Messa nella parocchia34, come prima erano obligati, e ne adduce ivi un'altra decisione. Ma di vantaggio noi non vediamo sopra quale appoggio fondi il paroco questa sua opposizione del pregiudizio della sua parocchia, mentre s'è per ragione della Bulla di Clemente, già si è risposto, et ora torniamo a rispondere, che la Bulla posteriore di Gregorio dichiarò che in queste nuove fondazioni non si considerasse il detrimento d'altri che de' soli religiosi delle case convicine già erette, colle parole «Vel alias» ecc., come di sopra. E questo avvertono specialmente i citati dottori appresso Pignatel., dict. [loc. ], n. 55, dicendo per la Bulla di Gregorio: «audiendos esse solos regulares». E quella decisione che si porta in contrario appresso Pignatel. dict. loc., n. 56, si vede che non fu fatta a beneficio del paroco, ma a beneficio de' Teatini.

Oltrecché deve considerarsi che la nostra cappella è ben distante dalla parocchia, e le genti che vi concorrono, sono forse più degli altri paesi che delli Pagani. Onde affatto non vi è questa diminuzione opposta del concorso nella parocchia; anzi si sa che dal tempo che siamo venuti noi alli Pagani, il concorso è cresciuto nella parocchia, crescendo per grazia del Signore la divozione nel popolo.

Di più deve considerarsi che il luoco delli Pagani, come già si è accennato, fa da nove mila anime, di cui non è capace la parocchia neppure per la quarta o quinta parte, essendo ella molto angusta a rispetto del numero del popolo. E per tal riguardo della sua poca capacità riesce scomodissima in tempo di missione in quel luoco. E tanto è vero ciò che non à molto tempo che dall'istessi parochi si pretese di fare stabilire un'altra chiesa, in cui si fussero anche fatte le funzioni parocchiali per ragione così della distanza, come della poca capacità della chiesa madre.

Opponeva di più il paroco che 'l vescovo non potea senza il consenso suo dar licenza a noi di predicare nella nostra cappella, stando nel suo ristretto. Ma tale opposizione par che non abbi alcuna sossistenza, mentre niuno mai à contrastato al vescovo la facoltà di poter far predicare chi vuole nella sua diocesi, non solo nel ristretto delle parocchie, ma nell'istesse parocchie. Il più che avrebbe potuto pretendere il paroco, che noi non predicassimo la mattina prima della sua predica dentro la Messa parocchiale. E ciò ce lo potressimo difficoltare, stante la consuetudine odierna; ma noi ce l'accordiamo, poiché nella Domenica noi sogliamo predicare solo il giorno e non la mattina.

Queste poche dottrine e ragioni si sono qui scritte in confuso e quasi a caso, poiché costà si sono opposte e vociferate molte cose, ma non sappiamo propriamente sopra quale opposizione più s'appoggiano e fan più forza i contradittori. Toccherà poi a chi ci favorisce sentire quali sieno l'opposizioni che mettono essi avanti. Et egli saprà, meglio di noi, impinguar le risposte con più ragioni e dottrine. Mi si dice che 'l Cardinale de Luca35 difende una causa consimile alla nostra. E credo che ne parli al Disc. 31, De parochis; si potrebbe osservare.

Viva Giesù e Maria.

A tergo, p. 8, le seguenti notizie:

Nota di ragioni per la casa di Nocera de' Pagani [mano ignota]. Caratteri di Monsig. nostro [mano del p. Antonio Tannoia].

 

Documento autografo del Santo, forse ad uso dell'avvocato della causa. Trascrizione dall'originale conservato. in A G.

Analisi del documento fatta dal P. Andreas Sampers.

Pubblicata in Spicilegium Historicum, Roma, 25 (1977) pp. 289-299, n. 4.




1 Come risulta dal contenuto stesso dello scritto, questo deve risalire agli anni in cui si fece appello alle autorità romane nella controversia circa la fondazione dei padri a Pagani. Per l'abbondante bibliografia sull'argomento, vedi la nota 11.



2 Questa acclamazione si ripete in modo abbreviato (V. G. e M.) in testa ad ogni pagina e per disteso alla fine dello scritto.



3 Al momento della fondazione, avvenuta il 9 novembre 1732 (festa della dedicazione dell'arcibasilica del SS.mo Salvatore in Roma, comunemente detta di s. Giovanni in Laterano), L'Istituto prese il titolo “del SS.mo Salvatore ”, cambiato poi nel 1749, in occasione dell'approvazione pontificia, in “ del SS.mo Redentore ”.



4 La indicazione mihi, che si trova spesso nelle citazioni dei giuristi del tempo, significa che questa è la pagina nell'edizione del libro da loro utilizzata. Generalmente non si citano le pagine, ma il trattato con le relative suddivisioni.



5 Franciscus MONACELLI, Formularium legale practicum fori ecclesiastici, vol. I; Venetiis 1736, 414-418. Le bolle citate sono rispettivamente del 13 luglio 1603 (Clemente VIII), 17 agosto 1622 (Gregorio XV), 28 agosto 1624 (Urbano VIII), e 15 ottobre 1652 (Innocenzo X).



6 Petrus Maria PASSERINI OP, Commentaria in quartum et quintum librum Sexti Decretalium, Venetiis 1698, 277, n. 54. L'opera è citata da MONACELLI, Op. Cit., 419.



7 Hieronymus Nicoli OSA, Flosculi sive notabilia practica ex utroque iure, Venetiis 1683, 136



8 Franciscus BORDONI OFM.



9 Thomas Franciscus ROVERO (lat. ROTARIUS) CRSP, Theologia moralis regularium, vol. I, Bononiae 1720, 710-711 (lib. III, cap. V, punctum IV, n. 8).



10 La frase è incompleta.



11 PASSERINI, Op. Cit., 278, n. -57.



12 Ioannes Maria NOVARI.



13 Franciscus CESPEDES CR (vedi la nota 37).



14 Hyacinthus DONATI.



15 Ioannes Bapt. de LEZANA O Carm., Summa quaestionum regularium, vol. II Lugduni 1678, 417-418 (S.v. Monasteria regularium, n. 6).



16 Laurentius de PEYRINIS O Min., Opera omnia vol. I (Subditus, praelatus ac formularium), Venetiis 1648, 540 (Formularium praelatorum regularium, Appendix 5, n. 4; è la fine dell'opera).



17 Iacobus PIGNATELLI, Consultationes canonicae, vol. I, Venetiis 1736, 233-234 (Consultatio 179, n. 50).



18 Martinus de AZPILCUETA, dictus NAVARRUS,



19 Ioannes Aloysius RICCI, Praxis aurea quotidianarum rerum ecclesiastici fori, vol, II, Venetiis 1674, 495-496 (pars IV, resolutio 222, n. 2).



20 Franciscus CESPEDES CR, Tractatus de exemptione regularium, Venetiis 1647, 4-S (caput I, dubium 3, n. 1).



21 ROVERO (ROTARIUS), op. cit., 712, n. 11.



22 Prosper FARINACCI.



23 La prima pietra fu benedetta in una solenne cerimonia con gran concorso di popolo il 22 luglio 1743. Cfr. TANNOIA, op, cit., I 142; TELLERIA, op. cit., I 346; DE MEULEMEESTER, op. cit., II 73.



24 Il documento redatto il 25 giugno 1744 dal cancelliere vescovile di Nocera, can. Francesco Albani si conserva nell'archivio della Provincia Napoletana CSSR Pagani, 1° fasc. di documenti riguardanti la Casa di Pagani, n. 14.



25 Il termine “ Università ” indicava il comune o parte amministrativa di esso. G. ALFANO, Istorica descrizione del Regno di Napoli, Napoli 1795, 45: «Detta città [di Nocera] è composta da sei Università di tre Sindaci universali e sei particolari».



26 Pagani era allora un casale di Nocera. Cfr. ALFANO, loc. cit.



27 Vedi anche la lettera inviata nel 1744/45 da Alfonso a Sportelli su una eventuale diminuzione delle entrate della chiesa parrocchiale quale argomento contrario alla costruzione di un'altra chiesa. Vi sono citati gli stessi canonisti del memoriale. Lettere di S. Alfonso, vol I, Roma [1887], 86-89.



28 Michael Antonius FRANCES.



29 Antonius de BUTRIO.



30 Ascanius TAMBURINI.



31 Natalis ALEXANDER OP (Noel ALEXANDRE).



32 La parola è stata parzialmente corretta. Dovrebbe essere «assente».



33 I fedeli appartenenti a una parrocchia: parrocchiani.



34 La chiesa parrocchiale.



35 Ioannes Bapt. de Luca (1614-1683), canonista di gran fama.






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