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S. Alfonso Maria de Liguori
Lettere

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316. Agli arcipreti, curati e parochi della Diocesi di S. Agata.

Ribadisce le prescrizioni del Concilio di Trento per la dottrina cristiana ai fanciulli, e una breve istruzione durante una delle Messe e a spiegare il vangelo.

 

Arienzo, 04. 11. 1772.

 

Alli m.to R. R. Arcipreti, Curati e Parochi di questa nostra Diocesi di S. Agata de' Goti.

Sapendosi da noi che gli R. di Arcipreti, Curati e Parochi di alcuni luoghi di questa nostra diocesi di S. Agata de' Goti manchino in una parte essenziale del di loro officio,1 con tralasciare nelle domeniche e negli altri giorni festivi d'insegnare la dottrina cristiana a' figliuoli, figliole e rozzi2 ne' respettivi distretti delle loro cure, lusingandosi di sodisfare all'obbligo che su di ciò l'assiste [= esiste] con adempierlo soltanto nel tempo della Quadragesima cotidianamente sino al precetto pasquale3, quando che il Sagro Concilio Tridentino comanda che gli vescovi abbiano diligente cura di far insegnare la dottrina cristiana a' fanciulli, almeno ne' giorni di domenica e festivi, nelle parocchie da quelli a' quali spettara, con astringerli, quando bisognasse, anche colle censure ecclesiastiche; ed ecco le parole del detto Sagro Concilio, che stimiamo a proposito riportarle: «Iidem (id est: episcopi) saltem dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos spectabit, doceri curabunt et, si opus sit, etiam per censuras ecclesiasticas compellent»4.

Quindi per dare un pronto riparo a tal disordine, ordin[i]amo a' RR. Arcipreti e Parochi de' respettivi luoghi di detta nostra diocesi che sotto pena di sospensione a divinis debbano in ciascuno giorno di domenica e festivo nelle di loro parocchie, dopo il vespero (affinché di mattina non sia d'impedimento all'ecclesiastiche funzioni), fare la menzionata dottrina cristiana coll'ajuto de' sostituti e ch[i]erici, andando in giro per gli loro distretti ad oggetto di congregare nelle loro parocchie li figliuoli, figliole e rozzi, con essere tenuti ancora di farla per otto giorni continui prima di giungere il tempo del precetto pasquale, affinché istruiti de' necessarj rudimenti della nostra santa fede possono essere in istato di confessarsi e di ammettersi, a misura della capacità ed età, alla santa comunione eucaristica ancora. Altrimenti, mancando a questa doverosa parte, si dichiareranno incorsi nella nominata sospensione; esentandoli solamente nel tempo della ricolta delle vittovaglie e della vendemmia.

Inoltre, essendosi nel principio del nostro governo a questa Chiesa per alcuni anni recitata in tutte le parocchie e chiese rurali ne' giorni festivi una breve dottrina al popolo nella prima Messa o nell'altra, quando vi è maggior concorso, e sentendo ora con nostro rincrescimento di essersi dismesso questo divoto e profittevole esercizio in alcune parocchie e quasi in tutte le chiese rurali; perciò desiderando noi che si ripigli tal lodevol esercizio, incaric[hi]amo ad essi RR. Arcipreti e Parochi che ne' giorni festivi debbano recitare nelle di loro parocchie, o per essi o per i loro sostituti, detta breve dottrina nella prima Messa o pure nell'altra che vi è concorso di popolo, e di farla recitare ancora nelle chiese rurali de' loro distretti da' sacerdoti che vi si porteranno a celebrare, a' quali strettamente ciò incaric[hi]amo, sotto pena a nostro arbitrio, rimettendo a tal effetto qui annessi a' detti RR. Arcipreti e Parochi l'esemplari di tal breve dottrina, da prendersene giusta il numero delle chiese ch'esistono ne' loro distretti per distribuirli respettivamente a tal fine5.

Finalmente ordin[i]amo a' detti RR. Arcipreti, Curati e Parochi, sotto la medesima pena di sospensione a divinis, che in tutte le domeniche e giorni solenni, a tenore della disposizione del medesimo Concilio Tridentino, tra gli altri nel cap. 2 della sessione 5, debbano da per se stessi o, legittimamente impediti, per altri idonei predicare la parola di Dio al popolo, ispiegandoli l'evangelo con modo familiare e populare, adattato alla capacità del medesimo, giacché questo è un obbligo intrinseco de' parochi, per cui sono tenuti strettamente sodisfarlo: «Ut poenam aeternam evadere et coelestem gloriam consequi valeant», per servirsi dell'espressione del citato concilio nel cap. 26. Altrimenti, mancando a quest'altra parte essenziale, si dichiararanno incorsi nella sospensione comminata, o pure si destinarà da noi, se così ci sembra spediente, altra persona idonea respettivamente, che possa adempiere un tal officio, se per lo spazio di tre mesi non cureranno essi sodisfarlo, giacché col presente editto sono più che ammoniti, con assignare alla persona destinanda una competente mercede da pagarsi dalli frutti delle medesime parocchie, sino a che essi RR. Arcipreti e Parochi, conoscendo il loro dovere, adempieranno su di ciò, siccome si conviene, in vigore della stessa disposizione del concilio nel detto cap. 2.

Vogliamo intanto che queste nostre determinazioni si mettino in esecuzione dalla prossima ventura domenica del otto dell'andante mese di Novembre in appresso da essi RR. Arcipreti e Parochi, alli quali dirigemo il presente nostro editto per la piena scienza e dovuta osservanza, con doversene a tal effetto estrarre copia e fare in dorso del presente originale le debite relate e così ritornare a noi a fine ecc.7.

Arienzo, dal nostro Vescovil Palazzo, li 4 novembre 1772.

Alf.o M. Vesc.o di S. Agata &

 

Firma autografa; il documento è di mano ignota. -Trascrizione da una fotocopia dell'originale, conservato nell'Archivio diocesano di s. Agata de' Goti, Processi e Atti Regi, vol. 20, f° 420r-v, 423r, trasmessa in AG dal P. Th. Rey-Mermet nel marzo 1977.

Analisi della lettera fatta dal P. Andreas Sampers.

Pubblicata in Spicilegium Historicum, Roma, 25 (1977) p. 314-316, n. 20.




1 Fin dall'inizio del suo episcopato Alfonso aveva ricordato ripetutamente al clero il dovere di dare l'istruzione catechetica e di predicare nelle domeniche e giorni festivi.



2 La gente incolta non istruita; i ‘rudes’ dei teologi.



3 Il tempo utile per adempiere il precetto pasquale cominciò allora con la domenica delle palme, una settimana prima della Pasqua. Vedi ALPHONSUS DE LIGORIO, Theologia moralis, ed. Leonardus Gaudé, vol. III, Romae 1909, 271 (n. 294, initio) e 273 (n. 296, in fine).



4 Concilium Tridentinum, sessio 24 (diei 11-XI-1563), Decretum de Reformatione, can. 4 (in fine), I. ALBERIGO e. a. (ed.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Freiburgi. B. 1962, 739, 24-27.



5 Non abbiamo una copia di questi fogli con «la breve dottrina». Già nel 1762 Alfonso aveva inviato ai parroci le «dottrinelle»; cfr. Lettere Volume III, n. 335, p. 555.



6 Concilium Tridentinum, sessio 5 (dici 17 VI 1546), Decretum de Reformatione Cap. 2. ALBERIGO, op. cit, 645, 28-29.



7 Dopo la lettera seguono le firme di coloro che ne hanno preso visione. Molti aggiungono che gli ordini ricevuti saranno fedelmente eseguiti.






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