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S. Alfonso Maria de Liguori
Regole…Monastero Regina Coeli

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PARTE PRIMA – DEGLI ESERCIZI DELLA COMUNITÀ

 

Cap. I. Dell'officio divino

 

1. Tutte le suore convengano all'officio, eccettuate coloro che stanno inferme, oppure sono occupate in affari che non possono comodamente differire. Quelle che mancano di assistere, e non si trovano al principio dell'officio, se ne accusino pubblicamente, quando si accusano le colpe in comune, e ricevano dalla madre la correzione e la penitenza solita darsi a tale mancanza.

 

2. Il mattutino dalli 4. di ottobre sino a pasqua si reciti nella sera verso le ore 24. Resti non però ad arbitrio della badessa il posporre, quanti giorni le sembrerà conveniente, purché non si oltrepassi l'ultimo del mese. E da pasqua sino ad ottobre si reciti nella mattina circa le ore 8. , mezz'ora prima o mezz'ora appresso, secondo la diversità de' tempi.

 

3. Si suona poi per esso mattutino due volte la campana, coll'intervallo d'un quarto d'ora tra il primo e secondo segno, acciocché le religiose possano vestirsi; ma nelle feste doppie si suona tre volte. Compito il mattutino, si concede un altro quarto d'ora per riposo, e per potersi leggere anche le monache qualche punto da meditare. Avvertano però di non allontanarsi troppo dal coro, perché, dato che sarà il segno dopo il quarto d'ora, dovranno subito ritornarvi a far l'orazione mentale, dopo la quale si diranno le ore secondo l'ordine seguente. Dalla croce di settembre, in cui termina il silenzio del giorno, sino al primo sabato di quaresima si diranno consecutivamente le quattro ore, cioè prima, terza, sesta e nona. Dal primo sabato non però di quaresima sino a pasqua non si dirà nona colle altre tre ore la mattina, ma insieme col vespro, prima che si vada a refettorio, eccettuandone i giorni di domenica, ne' quali non si digiuna. Da pasqua poi sino alla croce di maggio si diranno nuovamente tutte le quattro ore insieme, dopo che è terminata l'orazione mentale. Ma dalla croce di maggio sino a quella di settembre, nona si dirà nel giorno, terminato il silenzio; eccettuati i giorni di digiuno, che accadranno in questo tempo, ne' quali, per desinarsi tardi, il silenzio non può osservarsi. Onde allora nona si dirà la mattina insieme colle altre tre ore: finite le quali, si celebreranno le messe, alle quali assisteranno le religiose, ciascuna secondo la propria divozione; e poi ognuna anderà al suo officio, cioè l'infermiera all'infermeria, la dispensiera ala dispensa, la portinaia alla porta, e così parimenti parlando degli altri officj. Ma quando queste si troveranno disoccupate, impiegheranno il tempo che loro avanza nella mattina sino al segno della mensa in sante meditazioni, lezioni spirituali, ed in altri esercizj spirituali o manuali, ne' luoghi e nel modo che loro piacerà e il direttore approverà.

 

4. Le converse dicano per mattutino dodici Pater noster, e per ciascuna ora sette Pater, Ave, e Gloria Patri, ed in fine di prima e di compieta vi aggiungano il Credo, ed il Miserere quelle che lo sanno.

 

5. Chi manca in dire l'officio nelle ore ordinate, dica di più tre Pater noster, oltre l'officio; purché la religiosa non istia inferma, perché in tal caso non è tenuta a dire le ore.

 

6. Nel dirsi l'officio non si parli, né si rida, né si faccia altro atto disconveniente.

 

7. Mentre si recita l'officio, niuna sorella sia chiamata senza licenza della madre, a cui spetterà vedere, se la causa sia urgente o no.

 

8. Quelle che sono assegnate a dir le lezioni o responsorj preveggano prima il tutto; altrimenti, se poi errano, siano corrette della loro negligenza. E quelle che non sanno bene l'officio attendano ad impararlo.

 

9. L'officio cantato si dirà solamente la notte di natale, e ne' tre giorni della settimana santa, e di più nella festa


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di Maria assunta, cominciando dal vespro della vigilia.

 

10. L'officio di grazie (cioè il rendimento di grazie che si fa da quelle religiose che si son trovate alla mensa comune dopo il pranzo e la cena), non si lasci da niuna che non è legittimamente impedita, e non ne ha licenza dalla madre, la quale non dee darla senza giusta causa.

 

11. Circa le orazioni vocali che non sono ordinate dalla regola, si proibisce di accrescerle in comune, oltre quelle che già si sono introdotte, si dichiara che non vi è alcun obbligo di recitarle, e resta in arbitrio della badessa, se vuole toglierle in parte o in tutto: il che meglio sarebbe, acciocché tali divozioni ognuna (se vuole) le pratichi in particolare; e frattanto non si dia il peso alla comunità di recitar tante preci, con pericolo poi che si manchi all'osservanza delle regole che sono d'obbligo.

 




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