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S. Alfonso Maria de Liguori Regole…Monastero Regina Coeli IntraText CT - Lettura del testo |
PARTE SECONDA – DEGLI OBBLIGHI DELLE SUORE IN PARTICOLARE CIRCA I VOTI RELIGIOSI E GLI ALTRI STATUTI, ED OSSERVANZE DEL MONASTERO
1. Ogni monaca potrà tenere in particolare quanto le bisogna di abito e di biancherie per la sua persona; benché il solo abito e le pianelle si hanno dalla comunità. Così l'abito poi, come le biancherie ed ogni altra suppellettile che si terrà dalla monaca in cella per suo comodo, starà inventariata e l'inventario starà in mano della badessa. Il denaro poi delle particolari starà depositato, dovendosi destinar sempre a questo effetto tre depositarie dalla badessa col consiglio del padre spirituale. L'abito delle coriste sarà di saia di Bergamo di color nero, colla pazienza della stessa saia; e 'l velo sarà di canape, o di calamo; e 'l velo nero di seta si darà poi a ciascuna nella di lei professione. L'abito delle converse anche sarà di lana, ma di color bigio, e 'l velo di canape.
2. A niuna monaca, o figliuola secolare del monastero, sia lecito dare alcuna cosa fuori del monastero, neppure a' parenti carnali, e neppure di quelle robe che si concedono per uso proprio, né ricevere, senza licenza della madre; e così parimente non possono loro scrivere, né mandare o ricever lettere, senza farne consapevole la madre, la quale dee leggere la lettera prima che quella si mandi o si riceva dalla monaca, e questo medesimo dee osservarsi per la madre col consiglio di colei che le sarà deputata per compagna.
3. Di più si proibisce alle suore così professe come novizie, di potere domandare, o ricever cosa alcuna neppure dalle secolari, che sono dentro del monastero, per minima che sia, acciocché non si perda il merito della santa povertà. Nondimeno al presente si costuma che circa il dare e ricevere cose minute dentro del monastero tra le monache, le medesime ne prendano licenza in generale in ogni principio del mese.
4. Le suore che sono molto vecchie siano provvedute dalla madre secondo la carità, e loro necessità, e secondo la possibilità del monastero.
5. Si proibisce espressamente alle suore che stanno all'infermeria, il dare cos'alcuna della mensa comune, e così anche il dare altra cosa dell'infermeria alle suore che mangiano alla mensa comune, e che quelle e queste non possano neppure cercarla né riceverla, perché la madre farà provvedere a tutte secondo il loro bisogno, e quando vi mancasse qualche cosa (al che starà molto avvertita la madre, o altra a chi ella ne darà il pensiero), dee cercarsi alla madre, o a quella suora che da lei ne avrà avuto il pensiero.
6. Si proibisce ancora alle infermiere e dispensiere, ed a coloro a cui la madre commetterà la cura di provvedere a' bisogni delle suore, il potere dispensare la roba del monastero secondo il loro arbitrio o per uso introdotto, ma solamente secondo il bisogno di ciascuna particolare. E perciò si ordina che le dette officiali informino spesso la madre di ciò che parrà esser necessario alle sorelle, affinché a tutte si proveda, e tutto si eseguisca col parere della madre.
7. Sappiano poi che negli ordini della s.c. sta ordinato a tutte le monache
di qualunque ordine, che le religiose professe che fanno testamento o dispongono delle robe loro assegnate per uso proprio, muoiono proprietarie: e perciò incorrono le censure e pene imposte da' sagri canoni, dalle regole e dalle costituzioni degli ordini, o da altre ordinazioni de' monasteri imposte e pubblicate contro i proprietarj. Laonde i contratti e gl'istrumenti ne' quali le monache comprano dal loro monastero annue rendite lor vita durante, ovvero in cui vi è patto che dopo la loro morte succeda un'altra, o altri simili patti, siano affatto nulli; e perciò quando saranno morte, ogni lor cosa del tutto s'incorpori al monastero, in beneficio di cui s'intendono essere acquistate le rendite.
8. Di più si proibisce alle officiali di potere spendere cos'alcuna per fare gli officj altro denaro di quello della comunità; e pertanto si proibisce a tutte le officiali, ed anche a coloro che han cura della chiesa, il domandare ad altra persona che alla madre tutto ciò che bisogna così per la comunità, come per le particolari.