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Sant'Alfonso Maria de Liguori Confessore diretto…campagna IntraText CT - Lettura del testo |
PUNTO III. Di coloro che possono far leggi.
12. Le leggi civili posson farsi solamente da' principi che non riconoscono superiore. Elle obbligano in coscienza, sempreché non si trovano corrette dal ius canonico, come si è provato nella nostra opera grande di morale3. Le leggi poi ecclesiastiche posson farsi dal papa, e da' concili generali, ma congregati, e confermati coll'autorità del medesimo. Posson farsi anche da concili nazionali, o provinciali. Ancora i vescovi posson far leggi nelle loro diocesi, ma col consiglio de' loro sacerdoti4. Alcuni autori tengono che il vescovo possa nella sua diocesi far tutto quello che il papa può in tutta la chiesa; ma ciò non si pruova abbastanza, e il p. Suarez (parlando della dispensa5, ciò appena l'ammette per quelle cose, in cui è moralmente necessario, che 'l vescovo abbia la facoltà di dispensare per lo buon governo della sua chiesa6.
13. Le dichiarazioni poi della sacra congregazione, quando sono fatte consulto pontifice, come prescrisse Sisto V. nella sua bolla 74., obbligano come leggi; purché sieno sufficientemente promulgate de mandato pontificis per tutta la chiesa; essendoché tutte le dichiarazioni, anche del papa (come abbiam provato nell'Istruzione n. 73., e 74.), sempreché non son fatte dal proprio legislatore, elle son nuove leggi, e richiedono nuova promulgazione. Che sia poi delle decisioni della ruota romana, e delle regole della cancelleria. v. Istruzione7.