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Sant'Alfonso Maria de Liguori Confessore diretto…campagna IntraText CT - Lettura del testo |
19. La dispensa scusa dalla legge, quando v'è giusta causa di dispensare; altrimenti la dispensa è nulla, s'è fatta dal prelato inferiore; ma s'è fatta dal prelato superiore, la dispensa è valida, ma pecca il dispensante almeno venialmente5. Si noti per 1. ch'è nulla la dispensa quando nella supplica di chi la cerca si tace quel che doveva esprimersi secondo lo stile della curia, oppure se si espone una causa falsa: s'intende quando la causa è finale, non già s'è impulsiva. In dubbio poi se la causa sia finale o impulsiva, la dispensa si ha per valida6. Si noti per 2., che vale la dispensa presunta de praesenti, come quando il superiore vede che alcuno non osserva la legge e tace, potendo facilmente correggerlo; ma non vale la dispensa presunta de futuro, come quando il suddito presume che l'otterrebbe se la cercasse7. Si noti per 3. che quando dispensa il prelato inferiore senza giusta causa, la dispensa non vale, ancorché egli non abbia stimata giusta la causa. All'incontro vale se la causa è giusta, ancorché il prelato non l'abbia stimata sufficiente8.
20. Per intendere poi chi possa dispensare bisogna in ciò distinguere la potestà ordinaria dalla delegata. Di potestà ordinaria può dispensare il papa in tutte le leggi canoniche, ed anche ne' precetti divini, ma in quelli soli in cui il ius divino nasce dalla volontà umana; e perciò ben può dispensare ne' voti e ne' giuramenti. In que' precetti divini poi, che assolutamente dipendono dalla divina volontà, non può dispensare, ma solo può il papa dichiarare, che in qualche caso particolare il precetto non obbliga9. I vescovi anche di potestà ordinaria possono dispensare ne' digiuni, nell'osservanza delle feste, nell'assistenza della carne, e simili cose che ordinariamente accadono. Possono anche dispensare ne' giuramenti, e voti non riservati; ed anche ne' riservati, quando la necessità è imminente, e non è facile il ricorso al papa; ed in tal caso posson dispensare ancora nell'irregolarità e negli impedimenti dirimenti del matrimonio. Di più posson dispensare nelle leggi pontificie, in cui v'è la clausula, donec dispensetur, oppure quando vi è giusto dubbio, se vi bisogna o no la dispensa del papa10. Molti autori poi concedono a' vescovi il poter dispensare in tutti i canoni, dove la dispensa non è espressamente riservata al papa: quest'opinione un tempo l'abbiamo stimata probabile, ma poi l'abbiamo revocata11. I parrochi anche posson dispensare co' loro parrocchiani ma solamente ne' digiuni, e nell'astinenza dalla fatica in giorno di festa12.
21. In quanto poi alla podestà delegata di dispensare, si noti per 1. che chi ha la potestà ordinaria (cioè quella ch'è annessa all'officio, come l'hanno i vescovi) ben può delegarla ad altri. Si noti per 2., che colla morte del delegante spira la potestà delegata, quando la delegazione è fatta per modo di commissione in qualche caso particolare, e la cosa è ancora intiera. Altrimenti poi se la delegazione è fatta per modo di grazia, perché allora largamente s'interpreta, e non già spira colla morte del delegante1. Si noti per 3. che il delegato non può suddelegare, se non ne ha la facoltà espressa. Se poi possa suddelegare il delegato dal papa, o delegato ad universitatem causarum, in ciò bisogna osservare quel che abbiam notato nell'opera grande2. Si noti per 4. che chi può dispensare cogli altri, ben può dispensare (quando v'è giusta causa) anche con se stesso, come dicono comunemente i dottori con san Tommaso3.
22. La dispensa poi può cessare in diversi modi. Per 1. cessa la dispensa per la cessazione della causa finale, purch'ella cessi totalmente. S'intende di più, purché alla dispensa non sia stata aggiunta qualche commutazione di gravame imposto. S'intende di più, quando la dispensa è stata concessa sotto la condizione, almeno tacita, se dura la causa. Per 2. cessa la dispensa per la rivocazione del dispensante. Se poi cessi per la morte del dispensante; si risponde che no, quando è data per modo di grazia (come già si è detto di sovra), o quando è data assolutamente o colla clausula, donec revocetur, oppure ad arbitrium episcopi. Ma cessa, quando fosse data donec arbitrium nostrum. Per 3. cessa la dispensa per la rinunzia del dispensato, purché tal rinunzia sia accettata dal dispensante4.