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Sant'Alfonso Maria de Liguori
Confessore diretto…campagna

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PUNTO II. De' peccati in particolare di desiderio, compiacenza e dilettazione morosa.

 

4. Il peccato di desiderio riguarda il tempo futuro, quando si desidera di fare un'azione mala. Il peccato di compiacenza riguarda il tempo passato, quando l'uomo si compiace del male fatto. Il peccato di dilettazione morosa riguarda il tempo presente, ed è quando l'uomo si figura presente l'atto del peccato, e se ne diletta, come allora lo facesse.

 

5. Posto ciò, si noti per 1., che il desiderio e la compiacenza comprendono tutte le specie male che ha l'oggetto del peccato; e perciò, se uno vantasi d'aver peccato con una maritata, dee spiegare ch'ella era maritata; perché oltre la malizia della iattanza del male fatto, v'è la compiacenza dell'adulterio commesso, ed ordinariamente v'è anche il peccato dello scandalo. Se poi nella dilettazione morosa debbano spiegarsi tutte le circostanze dell'oggetto, che mutano specie, altri dicono di no, ma noi diciamo di sì, per ragion del pericolo prossimo che nella stessa dilettazione morosa vi è del desiderio del medesimo oggetto malo2.

 

6. Si noti per 2., che pecca lo sposo (checché si dicano alcuni) se si diletta della copula futura colla sposa, pensando come fosse presente. Se poi gli sia lecito desiderar la copula futura, per quando la sposa gli sarà moglie, anche è cosa molto pericolosa, specialmente se vi fissa il pensiero. Se poi sia lecita al marito la dilettazione della copula avuta o futura colla moglie, v. l'Istr.3.

 

7. Si noti per 3. la propos. 12. dannata da Innoc. XI., che dicea: Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex haereditate consecutas. Sicché, quantunque sia lecito il dilettarsi dell'effetto, come dell'eredità conseguita, non è lecito però il dilettarsi della causa, cioè della morte del padre4. E così anche è illecito il desiderare il male del prossimo per qualche proprio utile temporale come si ha dalle proposizioni 13. e 14. dannate dallo stesso Innoc. XI. All'incontro è ben lecito godere, e desiderar il danno temporale del prossimo per lo suo bene spirituale, acciocché si ravveda, o perché con quello s'impedisce il danno dell'innocente, o della comunità, o della chiesa, come insegna s. Tommaso: Potest aliquis (salva caritate) optare malum temporale alicui, et gaudere, in quantum est impedimentum malorum alterius, vel communitatis, vel ecclesiae5. E perciò è lecito compiacersi, o desiderare l'infermità, ed anche la morte all'empio, acciocché cessi lo scandalo degli altri. Se poi sia lecito desiderare a se stesso la morte, per finire una vita molto tribolata; vedi l'Istruz.6. E vedi altre cose ivi7.

 




2 Istr. c. 3. n. 33. 34.

 



3 N. 37.

 



4 N. 38.

 



5 In 3. sent. dist. 30. q. 1. a. 1. ad 4.

 



6 C. 3. n. 39.

 



7 N. 33.






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